Nessun diritto generale alla rinegoziazione del prestito per mutate condizioni reddituali (ABF Collegio di Palermo n. 4399 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un prestito personale non vanta un diritto generale alla rinegoziazione del contratto per mutate condizioni reddituali sopravvenute. La revisione dei termini dell’accordo implica valutazioni attinenti al merito creditizio, rimesse alla discrezionalità dell’intermediario. Tale discrezionalità tecnica è tuttavia sindacabile, limitatamente ai profili di correttezza e buona fede, dall’Arbitro. La domanda costitutiva può essere riqualificata come di mero accertamento quando petitum e causa petendi sono sufficientemente determinati.
Il Fatto
Il ricorrente contesta che l’intermediario non abbia dato seguito alla richiesta di riduzione della rata del finanziamento, avanzata in ragione della modifica delle sue condizioni reddituali: dopo la conclusione del rapporto di lavoro percepisce solo la pensione, di importo inferiore al reddito precedente.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per il carattere costitutivo della domanda. Nel merito riferisce che il finanziamento, sottoscritto nel 2021 per euro 25.000,00 con piano di 84 rate da euro 364,01, è stato parzialmente estinto in via anticipata con un bonifico di euro 5.000,00; l’importo è stato imputato a capitale con riduzione della durata a 70 mensilità e rata invariata. Nelle more del procedimento ha eseguito una regolarizzazione contabile, spostando le quattro mensilità scadute a fine finanziamento e annullando le indennità di ritardo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. Secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, all’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. In un’ottica di favore per il cliente, la domanda costitutiva può essere riqualificata come di mero accertamento, quando il petitum e la causa petendi siano sufficientemente determinati. Il Collegio ritiene quindi che la domanda, alla luce del reclamo, del ricorso e delle repliche, possa essere interpretata come volta a ottenere l’accertamento del diritto del cliente alla riduzione della rata.
Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali circa l’insussistenza di un generale diritto del beneficiario di un prestito ad ottenere la rinegoziazione del contratto, richiamando le decisioni del Collegio di Bari n. 1915/2022, del Collegio di Napoli n. 583/2023 e del Collegio di Roma n. 22637/2018.
È di ostacolo a una pronuncia dell’Arbitro la circostanza che la revisione dei termini di un accordo contrattuale implicherebbe valutazioni attinenti al merito creditizio, rimesse alla discrezionalità dell’intermediario. Il Collegio precisa però che la discrezionalità tecnica deve svolgersi entro il perimetro segnato dai limiti di correttezza e buona fede, rendendo sindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta dell’intermediario (richiamate Collegio di Bari n. 354/2024 e n. 7963/2023).
Nel caso concreto, le condizioni generali del contratto prodotto in atti non disciplinano i casi di sospensione dei pagamenti delle rate né di rimodulazione delle stesse. L’intermediario ha comunque accodato le rate insolute e annullato le penali da ritardo previste dall’art. 18 del contratto. Il Collegio, inoltre, dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata per la prima volta in sede di repliche, poiché le Disposizioni sul funzionamento dell’ABF precludono l’ampliamento della domanda iniziale.
Per questi motivi il Collegio non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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