Cessione del quinto: rimborso integrale dei costi up front nel ricorso ABF (ABF Collegio di Palermo n. 4394 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, il consumatore che estingua anticipatamente il rapporto ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. La declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 263/2022 ha caducato la norma che richiamava le sole disposizioni secondarie di trasparenza e vigilanza, confermando l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia proporzionale, è determinato in via integrativa dal Collegio secondo equità, mentre per i costi recurring restano fermi gli orientamenti consolidati dell’ABF. La clausola di stile con cui si chieda la “maggior o minor somma” non limita la domanda quando sussista una ragionevole incertezza sull’ammontare: nel procedimento arbitrale la pretesa è cristallizzata nel ricorso e resta aperta agli esiti dell’accertamento.
Il Fatto
La ricorrente aveva estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2018. Ha chiesto all’ABF il rimborso complessivo di € 1.280,99, oltre interessi legali dall’estinzione, a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione. Ha domandato inoltre, senza quantificarle, il rimborso di eventuali rate insolute e delle spese per l’assistenza professionale.
L’intermediario non ha depositato le controdeduzioni. La controversia è quindi decisa sull’unica prospettazione della ricorrente e sui documenti allegati.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ai contratti anteriori al 25 luglio 2021. L’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 aveva introdotto un regime differenziato, richiamando per i contratti pregressi l’art. 125-sexies del TUB e le norme secondarie di trasparenza e vigilanza vigenti alla data di sottoscrizione. La Corte costituzionale, sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l’illegittimità della disposizione limitatamente alle parole relative alle norme secondarie, escludendo che l’interpretazione conforme a Lexitor fosse contra legem e qualificandola anzi come doverosa.
Da ciò deriva il richiamo alla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, e il criterio di riduzione dei costi istantanei è fissato in via integrativa secondo equità. Il Collegio osserva che tali principi restano fermi anche dopo la conversione del d.l. n. 104/2023, il cui art. 27 ha riscritto l’art. 11-octies senza mutarne la sostanza per i contratti pregressi.
Sul piano qualificatorio, le spese di intermediazione hanno natura recurring, perché la clausola richiama iniziative pubblicitarie e di comunicazione e il mantenimento delle strutture adibite. Le spese di istruttoria sono invece up front, elencando la clausola esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto. Il calcolo prodotto dal Collegio supera la somma richiesta nel ricorso.
La questione decisiva diventa allora l’ampiezza della domanda. Il Collegio richiama l’indirizzo di legittimità secondo cui la formula “somma maggiore o minore risultante all’esito dell’istruttoria” non è clausola di stile quando persiste incertezza sull’ammontare, con la conseguenza che resta priva di rilevanza la mancata riproposizione di conclusioni più ampie (Cass. civ., ord. n. 35302 del 30.11.2022). Nel procedimento arbitrale non esiste articolazione in fase introduttiva e conclusiva: la domanda è cristallizzata nel ricorso, salvo modifiche nelle repliche. La formula rende quindi la pretesa aperta agli esiti dell’accertamento.
Non viene accolto il rimborso delle rate eventualmente trattenute dopo l’estinzione, per difetto di prova. Non viene accolto nemmeno il rimborso delle spese di assistenza professionale: secondo la decisione del Collegio di coordinamento n. 4580/2025, mancava l’oggettiva necessità del ricorso a un legale, non emergendo comportamenti gravemente scorretti dell’intermediario né questioni di particolare complessità, e difettando comunque ogni principio di prova del danno. Il ricorso è accolto parzialmente per € 1.846,20, oltre interessi legali dalla data del reclamo, con contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e rimborso di € 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
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