Mancata consegna foglio informativo non impedisce eccezione di prescrizione sui buoni fruttiferi (ABF Collegio di Palermo n. 2239 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario, è ammissibile il ricorso che investa l’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei buoni fruttiferi postali e dei rendimenti maturati, anche se il contratto è stato sottoscritto prima del limite temporale di competenza, costituendo la prescrizione una vicenda successiva alla stipula. I buoni fruttiferi postali non sono strumenti finanziari né, in via derivata, prodotti finanziari, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati, con conseguente sussistenza della competenza per materia dell’Arbitro. La mancata consegna del foglio informativo al momento dell’acquisto non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso, restando salva la possibilità di far valere la responsabilità precontrattuale o l’inadempimento, ove proposta idonea domanda.
Il Fatto
Il ricorrente ha riferito di aver sottoscritto in data 28/09/2005 dieci buoni fruttiferi postali della serie “18A”, del valore nominale di 250,00 euro ciascuno. Alla richiesta di rimborso l’intermediario ha opposto l’intervenuta prescrizione del diritto.
Il ricorrente ha contestato che i titoli non rechino alcuna indicazione della scadenza e che al momento della sottoscrizione sia stato omesso il rilascio del foglio informativo, dal quale si sarebbero potuti ricavare la scadenza e il termine di prescrizione. Ha quindi chiesto il riconoscimento del diritto a ottenere almeno il rimborso nominale dei buoni. L’intermediario ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro e, nel merito, ha sostenuto che per i titoli, sottoscritti nel 2005 e di durata massima di diciotto mesi, fosse decorso il termine di prescrizione decennale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto disatteso l’eccezione di incompetenza temporale. In linea con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022, la competenza sussiste quando la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, ancorché il contratto sia stato concluso prima del limite temporale di competenza. La prescrizione eccepita dall’intermediario costituisce, infatti, vicenda successiva alla stipula e inerente allo svolgimento del rapporto.
Quanto alla competenza per materia, il Collegio ha richiamato il costante orientamento dei Collegi territoriali e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013: i buoni fruttiferi postali non sono strumenti finanziari, per la loro non cedibilità e non negoziabilità sul mercato monetario, e dunque non sono prodotti finanziari suscettibili di collocamento ai fini dell’applicazione del T.U.F. La decisione n. 4656/2022 ha inoltre richiamato l’art. 1, lett. u), T.U.F., che esclude espressamente per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari.
Nel merito, il Collegio ha esaminato il dies a quo del termine di prescrizione. I titoli, nonostante la mancata indicazione sul titolo, sono titoli a termine della serie “18A”, con scadenza massima di diciotto mesi dalla sottoscrizione: sottoscritti il 28/09/2005, sono scaduti il 28/03/2007, con decorrenza da tale data del termine decennale di prescrizione. Essendo la prima richiesta di rimborso del 30/10/2025, il diritto era ormai prescritto e legittimo il rifiuto dell’intermediario.
Sulla mancata consegna del foglio informativo il Collegio ha richiamato la decisione del Collegio di Coordinamento n. 17814/2019, secondo cui tale omissione non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, restando salva la possibilità di stigmatizzarla sotto il profilo della responsabilità precontrattuale o dell’inadempimento. La decisione n. 11113/2025 ha poi precisato che la violazione della regola di condotta può rilevare per tutto il rapporto, ma nel caso concreto la doglianza è comunque inammissibile per il tempo trascorso dalla prescrizione e per l’assenza di una domanda di risarcimento del danno. Il ricorso è stato quindi non accolto.
Nota della Redazione
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