Il rigetto dell’istanza di correzione non riapre i termini per l’impugnazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 891 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice rigetta l’istanza di correzione di errore materiale non configura un nuovo esercizio di potere giurisdizionale. Il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell’istanza. In tal caso, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l’interesse ad agire per l’impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, mentre resta esclusa l’applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c. Ne consegue che il provvedimento di rigetto non determina la riapertura dei termini per l’impugnazione della sentenza.
Il Fatto
La controversia traeva origine da opposizioni a decreto ingiuntivo e da domande di ripetizione di somme indebitamente corrisposte, relative a rapporti di conto corrente e di conto anticipi. Il Tribunale di Napoli aveva revocato i provvedimenti monitori e condannato la banca al pagamento di determinate somme in favore della società correntista e di una garante.
La Corte di appello di Napoli, pronunciando sul gravame, aveva rideterminato il saldo di conto corrente in ragione dell’espunzione degli interessi anatocistici e condannato la banca al pagamento di una somma ulteriore. La banca proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il mancato assorbimento, nella condanna, della somma già riconosciuta in favore della garante e la circostanza dell’intervenuto pagamento di tale importo. Gli intimati eccepivano la tardività del ricorso, notificato ben oltre il termine di legge dalla pubblicazione della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione di tardività, dichiarando il ricorso inammissibile. La ricorrente aveva sostenuto che il termine per impugnare decorresse dalla decisione su una propria istanza di correzione materiale della sentenza di appello, quale provvedimento che avrebbe inciso sulla portata precettiva della pronuncia.
La Suprema Corte ha chiarito che l’istanza di correzione era stata accolta esclusivamente con riguardo alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, mentre era stata respinta con riferimento alla pretesa riduzione della condanna. L’odierna impugnazione, tuttavia, investiva proprio il profilo oggetto del rigetto.
Nel motivare la decisione, la Corte ha richiamato il principio per cui la motivazione di un provvedimento di rigetto di un’istanza di correzione non può essere equiparata a una nuova pronuncia suscettibile di autonoma impugnazione. Solo una statuizione positiva del giudice, che incida sul contenuto della sentenza, può avere tale effetto. Il rigetto dell’istanza, pertanto, non fa decorrere un nuovo termine per impugnare la sentenza, ma può soltanto valere a radicare l’interesse ad agire per la sua impugnazione.
Sulla base di tali rilievi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando una colpa grave nella violazione del grado minimo di diligenza che avrebbe consentito di avvedersi agevolmente della tardività dell’impugnazione, in considerazione del fatto che la correzione era stata accolta per un profilo del tutto estraneo a quello investito dal ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.