Rinnovo concessione area comunale e gara necessaria anche per la locazione (Cons. Stato n. 3316 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione a terzi di un’area comunale destinata all’esercizio di un’attività economica deve avvenire mediante una procedura di evidenza pubblica, anche quando l’attività sia qualificata come servizio pubblico e anche quando il bene sia assegnabile mediante contratto di locazione anziché con provvedimento concessorio. La deroga all’evidenza pubblica ammessa dal regolamento capitolino opera solo in presenza di un’unicità del soggetto concessionario, che non coincide con l’unicità dell’impianto. Nel caso di area contendibile, la qualificazione dell’attività come servizio di interesse economico generale non esonera dall’obbligo di gara. La violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 resta vizio formale sanabile a fronte di atti vincolati, ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società appellante gestiva un impianto di distribuzione carburanti su un piazzale comunale in forza di due atti di concessione, scaduti e non rinnovati. Dopo la scadenza l’area è rimasta nella sua disponibilità in regime di occupazione, con pagamento dell’indennità, mentre l’amministrazione capitolina avviava la verifica di compatibilità viabilistica.
Un progetto di corsia preferenziale aveva indotto Roma Capitale a disporre la sospensione definitiva dell’attività e la revoca dei titoli abilitativi. Annullata in autotutela la gara per la realizzazione dell’opera, la società chiedeva il riesame dell’iter autorizzatorio. Il competente Dipartimento respinse l’istanza, ritenendo necessaria una procedura ad evidenza pubblica in ossequio al regolamento comunale. Il TAR Lazio, con sentenza n. 8410 del 2025, respingeva il ricorso; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, il Consiglio di Stato richiama l’art. 21-octies legge n. 241/1990 e la novella dell’art. 12, comma 1, lett. i), legge n. 120/2020: il divieto di sanatoria riguarda solo i provvedimenti discrezionali. Poiché il diniego era vincolato, la violazione dell’art. 10-bis resta vizio formale non annullabile.
Quanto alla deroga dell’art. 14 della DAC 2022, la Corte distingue l’unicità dell’impianto dall’unicità del soggetto concessionario: solo quest’ultima giustifica l’affidamento diretto, e nel caso di specie l’impianto è fungibile tra gestori. La scelta dell’amministrazione era del resto vincolata dall’art. 10 della DAC 2022, che impone l’avviso pubblico fuori dai casi tassativi.
Sulla pretesa natura di servizio pubblico della distribuzione carburanti, il Collegio ricostruisce il passaggio dai diritti di esclusiva al modello concorrenziale, distinguendo la concorrenza nel mercato dalla concorrenza per il mercato. Anche a voler qualificare l’attività come servizio pubblico, l’uso di un’infrastruttura pubblica da parte di un unico gestore impone la gara. L’art. 14 della DAC 2022, letto in senso conforme all’art. 106 TFUE, consente l’affidamento diretto solo se manca in radice ogni possibilità di concorrenza.
Sul quarto motivo, la Corte chiarisce che, anche a ritenere applicabile l’art. 23, comma 4, della DAC 2022, resta ferma la necessità di una selezione. Il contratto di locazione è contratto attivo ex art. 2, lett. h), d.lgs. n. 36/2023; l’art. 13 del codice richiama i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, e gli artt. 37 e 41 R.D. n. 827/1924 impongono i pubblici incanti. L’atto impugnato è poi legittimamente adottato dal Dipartimento, rientrando tra gli atti intermedi vincolanti immediatamente lesivi.
Nota della Redazione
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