Rinnovo concessione carburanti e diniego per contrasto con il PRG (TAR Sicilia n. 1712 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della concessione di suolo pubblico per un impianto di distribuzione di carburante ubicato in zone non compatibili con lo strumento urbanistico vigente costituisce esercizio di un potere discrezionale autonomo, distinto dal potere di trasferimento coattivo dell’impianto. Gli obblighi di individuazione e messa a disposizione di aree alternative previsti dagli art. 4, comma 3, e art. 11 del d.a. n. 45/2003 operano esclusivamente nel procedimento di trasferimento determinato da provvedimento amministrativo che faccia venir meno la disponibilità del suolo, e non anche nell’ipotesi di cessazione fisiologica del rapporto concessorio. In quest’ultimo caso l’Amministrazione non è tenuta a reperire una nuova area, riesercitando ex novo il potere in ordine ai presupposti della concessione. Il lungo susseguirsi di autorizzazioni temporanee motivate da ragioni economiche non integra eccesso di potere per contraddittorietà quando il diniego finale dia applicazione alle previsioni delle NTA del PRG.
Il Fatto
Il ricorrente gestisce un distributore di carburanti nel centro storico di un Comune siciliano sin dagli anni Sessanta. Con provvedimento prot. n. 56879 del 6 dicembre 2023, il Comune ha negato il rinnovo della concessione di suolo pubblico, rilevando che l’area non risulta destinata ad impianti di tal genere nel PRG vigente, adeguato nel 2004. Le NTA del piano, all’art. 64, comma 6, escludono la realizzazione di aree per servizi e impianti di distribuzione di carburante nella zona omogenea A.
Già nel 2010 l’Amministrazione aveva rivisto un precedente parere sfavorevole, esprimendosi positivamente per un rinnovo temporaneo di due anni, subordinato al successivo traslocamento dell’impianto. Negli anni si sono susseguite concessioni temporanee, l’ultima delle quali prorogata anche in ragione della crisi economica legata alla pandemia, con espressa riserva di verifica alla scadenza. Il ricorrente ha impugnato il diniego chiedendo l’annullamento e la condanna al rinnovo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si deduceva contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti del 2010 e del 2022. Le precedenti determinazioni avevano sempre stigmatizzato l’ubicazione del distributore in zona non prevista dal PRG, tollerandola per ragioni economiche e nella speranza dell’adozione di un nuovo piano, mai intervenuta. Al termine di oltre dieci anni di autorizzazioni temporanee, il diniego dà applicazione alle NTA del piano: non è ravvisabile eccesso di potere per contraddittorietà.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, lamentavano la violazione degli art. 4, comma 3, e art. 11 del d.a. n. 45/2003, che imporrebbero al Comune di individuare e mettere a disposizione aree alternative prima di disporre il mancato rinnovo. La censura è destituita di fondamento: entrambe le disposizioni richiamano il potere di trasferimento in altra area e non la decisione di non rinnovare una concessione, fondata su un potere discrezionale esercitato nel bilanciamento tra interessi pubblici e privati coinvolti.
Il Collegio richiama un precedente della stessa Sezione (T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1018/2012), secondo cui la fattispecie non è sussumibile nel paradigma dell’art. 11 del decreto assessoriale: la vicenda esula dalla tipologia disciplinata, perché il privato non è stato destinatario di un provvedimento di trasferimento, ma di atti che prendono atto della scadenza della concessione e della sopravvenuta impossibilità di rinnovarla. Un conto è il trasferimento coattivo, altro è il potere di non rinnovare una concessione in contrasto con lo strumento urbanistico. In quest’ultima ipotesi l’Amministrazione non deve reperire una nuova area, essendo tale obbligo limitato ai casi di trasferimento coattivo e non alla cessazione fisiologica del rapporto, dove il potere è riesercitato ex novo.
Quanto al quarto motivo, relativo all’inapplicabilità dell’art. 6 della l.r. n. 97 del 5 agosto 1982 agli impianti preesistenti, la doglianza è infondata: il provvedimento si basa non già su tale disposizione, ma sulla non conformità urbanistica dell’allocazione del distributore rispetto al PRG vigente, circostanza determinante della determinazione gravata. L’infondatezza della domanda di annullamento travolge la connessa domanda di condanna al rinnovo, anch’essa rigettata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità e peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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