Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sul credito (TAR Lombardia n. 3562 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, assegnando un termine per il pagamento. Il giudizio non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare capitale residuo e interessi quanto a misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. È inoltre necessario il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, prima di avviare l’azione per il recupero coattivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 330/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma di euro 500,00 annui. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 12.1.2024.
L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero il pagamento dell’importo di euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, e di nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa poi la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dal creditore, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Capitale residuo e interessi andranno verificati quanto a misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il giudice verifica quindi il presupposto temporale dell’azione. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni dello Stato di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di denaro.
Il ricorso è dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti. Restano fermi gli accessori di legge maturati e gli oneri di registrazione, di copia e di notificazione, richiamata sul punto la decisione del TAR Calabria – Reggio Calabria n. 290 del 2016.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, senza alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata alla rifusione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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