Autotutela edilizia, falsa rappresentazione del confine e affidamento non legittimo (TAR Lombardia n. 355 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies legge n. 241/1990 per l’annullamento in autotutela non opera quando il titolo ampliativo sia stato rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dei presupposti di fatto, non imputabile all’Amministrazione e riferibile alla parte, anche a titolo di colpa grave. In tale ipotesi resta comunque il limite del termine ragionevole, che decorre dal momento in cui l’Amministrazione ha concretamente appreso l’illegittimità dell’atto. Il privato che abbia determinato con la propria non veritiera prospettazione l’adozione dell’atto favorevole non vanta un affidamento legittimo al suo mantenimento, dovendo l’interesse pubblico alla rimozione essere accertato in concreto e non presupposto in re ipsa.
Il Fatto
La ricorrente ottiene nel 2016 il permesso di costruire per ampliare il proprio capannone, in aderenza al fabbricato confinante della controinteressata. Nel 2017 la controinteressata avvia un giudizio possessorio per violazione delle distanze; il Tribunale di Brescia ordina l’arretramento fino a cinque metri dal confine, in applicazione delle NTA comunali, decisione confermata in reclamo.
La ricorrente, nel frattempo, acquisisce la concessione edilizia del 1992 con cui la controinteressata aveva edificato il proprio capannone e rileva che l’istanza indicava una costruzione a cinque metri dal confine, mentre l’opera era stata realizzata sul confine. Chiede quindi al Comune di reprimere l’abuso ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Dopo un silenzio, riformato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9262/2023, il Comune archivia la segnalazione, negando tanto la difformità dal titolo quanto l’annullamento in autotutela della concessione del 1992. Contro tale provvedimento insorge la ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue due piani. Sul primo, la censura di difformità dal titolo è infondata: la costruzione realizzata corrisponde esattamente, per dimensioni e posizione, alla concessione del 1992. L’errore non è nella edificazione, ma nel tracciamento della linea di confine negli elaborati di progetto, indicata cinque metri più a sud del reale.
Il secondo piano riguarda la legittimità del titolo del 1992. Il divieto di costruzione sul confine posto dall’art. 31.4 delle NTA del PRG allora vigenti non ammetteva deroghe, nemmeno con il consenso del vicino, e la tesi dell’identità aziendale non regge, poiché i mappali confinanti erano nella disponibilità della controinteressata solo a titolo di leasing, con proprietà in capo al concedente.
Accertata l’illegittimità della concessione, il Collegio esamina l’autotutela. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3940/2018, n. 849/2019, n. 3422/2020, da ultimo n. 8296/2024), il TAR ritiene che la falsa rappresentazione del confine, frutto quantomeno di colpa grave, abbia avuto efficienza causale nel rilascio del titolo e consenta di superare il termine massimo.
Il limite del termine ragionevole resta, ma secondo Ad. Pl. n. 8/2017 decorre dal momento in cui l’Amministrazione apprende la non veridicità: qui, dall’esposto dell’11.10.2022. Quanto al bilanciamento, il Comune ha omesso di considerare la falsa rappresentazione e ha ravvisato un affidamento inesistente, poiché non è legittimo l’affidamento di chi ha determinato l’atto con la propria prospettazione non veritiera.
Il provvedimento è quindi annullato nella parte in cui nega l’autotutela, entro novanta giorni il Comune dovrà rideterminarsi, tenendo conto della normativa vigente e della sopravvenuta sentenza civile in materia di usucapione.
Nota della Redazione
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