Spese fuori area ammissibili se afferenti al progetto agevolato (TAR Sicilia n. 2942 del 02.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le spese rendicontate dal beneficiario finale di un patto territoriale sono ammissibili anche se materialmente sostenute presso una sede ubicata fuori dalle aree individuate dall’allegato alla circolare ministeriale, purché afferenti alla realizzazione del progetto approvato. La circolare n. 234363 del 20 novembre 1997 non pone l’ubicazione della sede lavorativa quale requisito di ammissibilità, e il Disciplinare approvato con D.M. n. 320 del 31 luglio 2000 richiede soltanto che il costo sia reale, non stimato e non forfettizzato. Il termine di nove mesi per la concessione definitiva previsto dall’art. 10, comma 6, del D.M. n. 527/1995 non è perentorio e il suo superamento non determina l’illegittimità del provvedimento. La rideterminazione del contributo provvisorio non costituisce esercizio del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’azione di recupero delle somme erogate si prescrive nel termine decennale decorrente dal giorno in cui l’amministrazione riceve la relazione finale di spesa.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente aveva ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico la concessione provvisoria di un contributo, nell’ambito di un patto territoriale, per un programma di investimenti riferito a un’unità produttiva situata nel Comune di Lipari. Nel settembre 2005 la Cassa Depositi e Prestiti aveva erogato un acconto di € 109.695,44.
Con decreto n. 26 del 31 luglio 2019 l’Ufficio Patti Territoriali Isole Eolie, sulla base della relazione finale redatta nel novembre 2006 dalla banca convenzionata, ha rideterminato il contributo in € 83.756,00, ritenendo non ammissibili le spese di segreteria e gestione di € 38.286,47 perché sostenute presso la sede di Roma del Consorzio. Ha quindi disposto il recupero di € 25.939,44 oltre interessi. Il Consorzio ha impugnato il provvedimento e la successiva cartella di pagamento, chiedendo anche la condanna al pagamento della somma residua.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. La relazione della banca convenzionata aveva escluso le spese di gestione sul solo rilievo che erano state sostenute presso la sede romana, in area non rientrante tra quelle dell’allegato alla circolare. Il Tribunale ritiene che la circolare n. 234363/1997, anche a prescindere dalla sua applicabilità, non escluda in modo assoluto le spese materialmente sostenute fuori dall’unità locale, purché afferenti al progetto.
Nessuna disposizione prevede l’ubicazione della sede lavorativa quale requisito di ammissibilità. L’appendice al Disciplinare ammette le spese di personale senza vincoli di luogo e il successivo punto 2 richiede che il costo sia reale, non stimato e non forfettizzato. Non convince la tesi ministeriale secondo cui i criteri di rendicontazione riguarderebbero solo le spese del soggetto responsabile: essi si applicano al beneficiario finale dell’agevolazione. La decurtazione, fondata unicamente sulla collocazione geografica e non sull’estraneità delle spese al progetto, è illegittima per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
È infondato il secondo motivo. Il termine di nove mesi dell’art. 10, comma 6, del D.M. n. 527/1995 non è perentorio, né la perentorietà può ricavarsi dal rinvio al comma 5. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la violazione dei termini procedimentali non incide sulla legittimità dell’atto, salvo espressa previsione di decadenza (Cons. Stato, sez. VII, n. 3875/2022; TAR Torino, sez. II, n. 994/2022).
È infondato anche il terzo motivo. La rideterminazione non è provvedimento di secondo grado: l’attribuzione era avvenuta in via provvisoria e richiedeva la determinazione definitiva nell’ambito del procedimento originario (TAR Catania, sez. IV, n. 1730/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 4557/2023). Non sussiste violazione dell’affidamento, prevalendo l’interesse erariale in un procedimento non concluso.
È invece fondata l’eccezione di prescrizione. L’amministrazione ha acquisito gli elementi per quantificare il recupero con la ricezione della relazione finale: il termine decennale ex art. 2935 cod. civ. era ampiamente decorso all’avvio del procedimento nel 2019, senza atti interruttivi. Il ricorso è accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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