Rinnovo del permesso di soggiorno e onere della prova sulla stabilità dell’alloggio (TAR Puglia n. 321 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dimostrazione della stabilità dell’alloggio costituisce presupposto indispensabile per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi degli artt. 5, comma 5, e 5-bis del d.lgs. n. 286/1998. La relativa prova grava sul richiedente, cui incombe l’onere di documentare l’effettiva disponibilità di un alloggio idoneo. Una dichiarazione di ospitalità prodotta solo dopo il diniego e oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998 non equivale ad attestazione di residenza. Gli accertamenti previsti dall’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 operano nell’ipotesi di ricongiungimento familiare e non soccorrono quando la famiglia del richiedente risiede stabilmente all’estero.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto della Provincia di Foggia del 19 ottobre 2022, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il decreto del Questore della stessa Provincia del 31 maggio 2022. Quel decreto aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno. Il motivo del rigetto consisteva nella mancata dimostrazione della stabilità dell’alloggio.
Con l’ordinanza n. 25/2023 la Sezione aveva respinto l’istanza cautelare, rilevando che l’assenza del requisito della residenza era supportata da consistenti elementi di prova, comprese le dichiarazioni del padre del ricorrente. La causa è quindi pervenuta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma il rigetto anche nel merito, poiché l’istruttoria consolida la mancanza del requisito contestato. I vigili urbani, recatisi il 3 e il 4 aprile 2022 all’indirizzo indicato dal ricorrente, ne hanno riscontrato l’assenza e l’irreperibilità. Contattato il padre, questi ha dichiarato che il figlio si trovava in Albania con la famiglia per frequentare un’università con sede a Tirana.
Il Tribunale valorizza ulteriori circostanze. Non risulta alcuna querela di falso dell’interessato avverso tali dichiarazioni. La raccomandata di avvio del procedimento non è stata recapitata per “destinatario sconosciuto”. Lo stesso ricorrente, dopo il diniego, ha fatto pervenire una dichiarazione di ospitalità rilasciata da terza persona, a conferma dell’abbandono della residenza originariamente dichiarata.
La dichiarazione di ospitalità non è considerata equipollente a un’attestato di residenza. Il Collegio sottolinea che è stata inviata alla Questura solo a seguito del diniego e non nei quindici giorni prescritti dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998. Il requisito di cui agli artt. 5, comma 5, e 5-bis del d.lgs. n. 286/1998 resta quindi non comprovato.
La decisione richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la dimostrazione della stabilità dell’alloggio è presupposto indispensabile per il rilascio del permesso, con onere probatorio a carico del richiedente (Consiglio di Stato, sez. III, 14/10/2019, n. 6992; in termini, sez. III, 26/3/2019, n. 2014). Il Collegio esclude inoltre l’applicabilità dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, che impone accertamenti prima del diniego in ipotesi di ricongiungimento familiare: la famiglia del ricorrente vive stabilmente in Albania e trascorre a Vieste solo brevi periodi dell’anno.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di causa sono compensate in ragione della natura della pretesa azionata.
Nota della Redazione
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