Il giudicato sulla carenza di concessione travolge i successivi trasferimenti degli impianti (Cons. Stato n. 308 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta la carenza del titolo concessorio in capo al dante causa di un impianto di radiodiffusione sonora inficia tutti i trasferimenti successivi e impedisce l’utilizzo delle risorse radioelettriche all’ultimo cessionario, in applicazione del principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. La pronuncia che dichiara l’improcedibilità del ricorso di primo grado a seguito di rinuncia, fondata su un accordo tra privati, ha mera valenza processuale e non integra giudicato sostanziale, né vale a superare la statuizione definitiva sulla illegittimità degli impianti. La revoca delle disattivazioni non sana la carenza del titolo legittimante, che resta presupposto indefettibile per l’esercizio dell’attività radiodiffusiva. Ne consegue la carenza di legittimazione dell’originario ricorrente e l’inammissibilità delle censure di merito che presuppongano la titolarità dell’impianto.

Il Fatto

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, Sezione Quarta, n. 15096/2024, che aveva accolto il ricorso di un’associazione radiofonica annullando la nota con cui l’Ispettorato Territoriale Lombardia aveva archiviato l’istanza di riaccensione di due impianti FM in Lombardia. Il primo giudice aveva ritenuto che il Ministero dovesse rideterminarsi sull’istanza, tenendo conto dell’attuale efficacia dei provvedimenti di revoca delle disattivazioni risalenti al 2005.

Davanti al Consiglio di Stato il Ministero ha dedotto la violazione dell’art. 32 della legge n. 223/1990 e dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che la sentenza di primo grado aveva erroneamente ritenuto superato il giudicato formatosi sulla illegittimità degli impianti. Le società controinteressate hanno chiesto l’accoglimento dell’appello ministeriale; una di esse ha proposto appello incidentale. L’associazione originaria ricorrente ha resistito e riproposto in via subordinata le censure non esaminate dal TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha individuato il nodo della controversia nel preteso contrasto tra due pronunce definitive: la sentenza n. 2166 del 2003 di questa stessa sezione, che aveva confermato la perentorietà del termine per la documentazione a corredo della domanda di concessione, con conseguente carenza di legittimazione del dante causa; e la sentenza n. 4917 del 2018 della terza sezione, che aveva preso atto della rinuncia al ricorso e agli effetti della sentenza impugnata, dichiarando l’improcedibilità.

Per il Consiglio di Stato la seconda pronuncia ha meri effetti processuali. La dichiarazione di parte secondo cui la rinuncia avrebbe determinato il consolidamento delle revoche resta inglobata nella valenza processuale della statuizione, resa sulla base di un accordo tra privati il cui contenuto non integra un giudicato sostanziale. Assume invece rilievo preminente la sentenza n. 2166/2003, già richiamata da Cons. Stato, Sez. III, n. 5144/2013, secondo cui un soggetto privo di concessione non può cedere ad altri l’impianto abilitato a trasmettere.

La tesi del primo giudice, secondo cui la statuizione sulla illegittimità degli impianti sarebbe superata dalla revoca delle disattivazioni, è stata respinta. Il Collegio ha richiamato la sentenza n. 627 del 2011, che aveva qualificato l’acquisto degli impianti da parte dell’associazione come avvenuto a proprio rischio e pericolo, secondo la formula dell’art. 1488, secondo comma, cod. civ., richiamata anche in sede cautelare dalle ordinanze n. 1183/2006 e n. 144/2008.

Il venir meno del titolo legittimante ha quindi inficiato tutti i trasferimenti successivi, impedendo l’utilizzo delle risorse all’ultimo cessionario. La carenza di titolo accertata in forza di giudicato non può essere superata da una mera pronuncia processuale. Da qui l’accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale, il rigetto del ricorso di primo grado e la dichiarazione di inammissibilità delle censure di merito riproposte, per il carattere preliminare della questione accolta. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1488 c.c.

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