Permesso di soggiorno per cure mediche e sufficienza della certificazione sanitaria risalente (TAR Liguria n. 411 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286/1998, la documentazione sanitaria proveniente da struttura pubblica che attesti una patologia di indubbia gravità e di carattere cronico, potenzialmente irreversibile, non necessita di ulteriori conferme ravvicinate nel tempo, essendo la risalenza del certificato circostanza di per sé inidonea a fondare il diniego. La certificazione priva del requisito soggettivo del rilascio — provenienza da struttura pubblica o da medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale — è invece legittimamente inidonea. In sede di impugnazione del diniego non si aziona il diritto soggettivo alla salute, ma l’interesse legittimo al corretto esercizio del potere autoritativo di rilascio del titolo, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino tunisino, era titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, revocato nel maggio 2019 per prolungata assenza dal territorio nazionale. Pochi giorni dopo la revoca veniva sottoposto a intervento chirurgico per dissezione aortica presso una struttura ospedaliera pubblica. Nel giugno 2022 chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, allegando la documentazione sanitaria.
Il Questore respingeva l’istanza nell’ottobre 2022, ritenendo la documentazione non conforme ai requisiti dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286/1998: i certificati sarebbero stati risalenti nel tempo e l’unico documento recente sarebbe provenuto da un medico privato. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo eccesso di potere per errata applicazione di legge e difetto di motivazione. L’istanza cautelare veniva accolta. Il Ministero dell’interno eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e, nel merito, chiedeva la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene infondata. Il ricorrente non ha prospettato l’esigenza di fare ingresso in Italia per ottenere cure salvavita non disponibili nel Paese di origine: egli era già presente sul territorio nazionale, seppure irregolarmente, e aspirava al rilascio di un titolo che gli consentisse di permanervi proseguendo le terapie.
Non risulta quindi azionato il diritto soggettivo alla tutela della salute, bensì l’interesse legittimo al corretto esercizio del potere autoritativo volto al rilascio del titolo concretamente richiesto. La domanda di annullamento del provvedimento negativo è pertanto correttamente proposta dinanzi al giudice amministrativo.
Nel merito, l’Amministrazione ha fondato il diniego su due rilievi. Il primo — la provenienza del certificato del luglio 2022 da un medico privato anziché da struttura pubblica o da professionista convenzionato con il Servizio sanitario nazionale — è ritenuto non censurabile, poiché il ricorrente non ha dimostrato il requisito soggettivo prescritto dalla norma.
Il secondo rilievo è invece superato. Il certificato rilasciato dal Dirigente medico dell’unità operativa di chirurgia vascolare dell’ospedale pubblico, ritenuto inidoneo perché risalente a tre anni prima, attesta la cronicità della patologia e l’obbligo per l’interessato di sottoporsi a terapia farmacologica e a controlli assidui e regolari, destinati a proseguire negli anni a venire. L’esistenza di una patologia di indubbia gravità e di carattere cronico, potenzialmente irreversibile, non necessita di conferme documentali più ravvicinate nel tempo ed espone lo straniero al rischio di un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro forzato nel Paese di origine.
Il ricorso è dunque fondato e viene accolto, con annullamento del diniego impugnato. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda controversa.
Nota della Redazione
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