SCIA in variante, poteri inibitori e principio di conservazione degli atti (TAR Liguria n. 410 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere inibitorio comunale sulla SCIA in variante non può fondarsi sul mero richiamo all’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del titolo originario, né su un vincolo paesaggistico smentito da accertamento giurisdizionale definitivo. Qualora ritenga scaduto il titolo edificatorio originario, l’Amministrazione, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, non deve inibire l’esecuzione degli interventi indicati nella SCIA, ma riqualificarla come titolo ex novo per il completamento dell’intervento di ristrutturazione. La contestazione di incrementi volumetrici o di maggiori altezze non esonera il Comune dal valutare i contenuti della SCIA in quanto tale, a prescindere dalla proposta qualificazione come titolo in variante. L’atto endoprocedimentale che si limiti a preannunciare una futura sanzione demolitoria, non applicata, è inammissibile per difetto di lesività.

Il Fatto

Con permesso di costruire convenzionato e successivo permesso in variante, il Comune autorizzava il ricorrente a eseguire un intervento di demo-ricostruzione con ampliamento e modifica di destinazione d’uso al residenziale. Non ultimati i lavori, l’interessato presentava una SCIA in variante per modifiche ai piani interrati, eliminazione di due rampe e diversa distribuzione delle bucature.

Il Comune inibiva l’esecuzione dei lavori con provvedimento del 16 febbraio 2021, richiamando difformità di quota, l’avvio del procedimento di autotutela sul titolo originario e la contraddittorietà delle dichiarazioni sul vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42/2004. Seguivano una nota del 2 gennaio 2023, un nuovo divieto di prosecuzione del 30 agosto 2023 e l’atto di conferma del 20 ottobre 2023, impugnati con due ricorsi per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità. L’atto impugnato non esprime discrezionalità tecnica, ma accerta l’insussistenza dei presupposti in un ambito sostanzialmente vincolato. La seconda SCIA, avendo a oggetto opere di diversa tipologia, non implica rinuncia alla prima.

Nel merito, il TAR enuclea tre ragioni della misura inibitoria. Quanto all’autotutela, il richiamo a un procedimento non definito dopo due anni non può giustificare l’esercizio del potere. Quanto al vincolo boschivo, la sentenza n. 335 del 17 marzo 2022 del Tribunale di Savona, passata in giudicato, ha accertato l’insussistenza del vincolo, frutto di errore cartografico; una più accurata istruttoria avrebbe acclarato l’uso agricolo dell’area.

Sulla falsa rappresentazione dei luoghi, la stessa Amministrazione ha poi riconosciuto che le opere ai piani fuori terra rispettano le tolleranze geometriche ai sensi dell’art. 34 bis, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso principale è dunque fondato.

Il primo ricorso aggiuntivo è inammissibile: la nota del 2 gennaio 2023 si limita a preannunciare una sanzione demolitoria non applicata e non incide sulla sfera giuridica del ricorrente. Il secondo ricorso aggiuntivo è invece fondato. L’atto del 20 ottobre 2023 costituisce conferma in senso proprio, adottata su supplemento di istruttoria, e come tale è impugnabile.

Quanto alla dedotta scadenza del titolo, il principio di conservazione avrebbe imposto di riqualificare la SCIA come titolo ex novo, non di inibirla. I richiami normativi del provvedimento non dimostrano violazioni urbanistiche, ma solo incrementi volumetrici che non esonerano dall’esame dei contenuti della SCIA. Gli atti del 30 agosto e del 20 ottobre 2023 sono pertanto annullati. Spese compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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