Rinnovo permesso di soggiorno e rilievi fotodattiloscopici: la mancata comparizione improcedibilità (TAR Sicilia n. 3797 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilievo fotodattiloscopico di cui all’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 286/1998 costituisce adempimento obbligatorio e non meramente eventuale, propedeutico alla trattazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, perché assolve a una funzione di ordine e sicurezza pubblica e di corretta identificazione del richiedente. La mancata comparizione del richiedente alle convocazioni fissate dall’Ufficio immigrazione, reiterate dall’Amministrazione in un’ottica di leale collaborazione, determina l’improcedibilità della domanda. La dedotta irritualità della notifica della seconda convocazione, avente valore di preavviso di rigetto, non è invocabile da chi sia pacificamente assente dal territorio nazionale al momento della notifica. Le asserite circostanze impeditive del rientro non possono fondarsi su mere allegazioni, ma richiedono adeguato riscontro probatorio.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ha presentato istanza di rinnovo del titolo, allegando la documentazione prescritta. Convocato presso l’Ufficio immigrazione della Questura per i rilievi fotodattiloscopici in due date distinte, non si è presentato ad alcuna delle due.

La Questura ha pertanto dichiarato improcedibile la domanda di rinnovo. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo l’esistenza di impedimenti al tempestivo rientro in Italia, legati alla crisi istituzionale del Paese di origine e all’emergenza pandemica, e la violazione delle garanzie partecipative per essere stata la seconda convocazione consegnata a un Comune diverso da quello di residenza. L’istanza cautelare è stata respinta e il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. La censura di violazione delle garanzie partecipative non ha pregio: la seconda convocazione, avente anche funzione di preavviso di rigetto, è stata notificata mentre il ricorrente era pacificamente assente dal territorio nazionale, essendo rientrato solo il 1° ottobre 2021, dunque ben oltre la data della convocazione contestata. Né risulta che, al verificarsi degli asseriti impedimenti, il ricorrente abbia tentato di contattare l’Amministrazione.

Sul profilo centrale, il provvedimento impugnato si fonda sul mancato adempimento dell’obbligo di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici ai sensi dell’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 286/1998. Tali rilievi integrano un adempimento propedeutico necessario alla trattazione dell’istanza, poiché assolvono a una funzione di ordine e sicurezza pubblica, e si configurano come attività obbligatoria e non meramente eventuale. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6933 del 5 agosto 2022.

Il Tribunale ritiene altresì legittimo l’operato dell’Amministrazione, che, dopo la prima assenza, ha formulato un nuovo invito a presentarsi, adempiendo così all’onere di reiterare la convocazione in un’ottica di leale collaborazione con il privato (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sezione I, n. 265 del 27 novembre 2023). In mancanza di un presupposto endoprocedimentale indefettibile, il rigetto si palesa legittimo.

Le circostanze oggettivamente impeditive del rientro non sono suffragate da adeguato riscontro probatorio. Quanto alla crisi istituzionale del Paese di origine, il ricorrente non ha provato la concreta incidenza sulla propria libertà di circolazione ed espatrio, né la materiale impossibilità di accedere ai trasporti, né la persistenza di tali ripercussioni fino a precludere il rientro in tempo utile. Sul versante pandemico, il ricorrente ha omesso di allegare e documentare condizioni cliniche o altre circostanze ostative. Il Collegio osserva che le restrizioni agli ingressi non hanno mai coinvolto i cittadini stranieri già residenti in Italia, per i quali non è stato precluso il rientro, e che le residue misure sono cessate con il D.P.C.M. del 21 marzo 2021, prima delle date fissate per i rilievi (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, n. 16542 del 9 dicembre 2022). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura degli interessi coinvolti, e confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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