Soccorso istruttorio bifasico e ammissibilità dei chiarimenti successivi (TAR Toscana n. 1323 del 16.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio disciplinato dalla legge di gara può essere conformato dalla stazione appaltante, nell’esercizio della propria autonomia, secondo una struttura bifasica: alla prima fase, in cui il concorrente è invitato a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni sul possesso dei requisiti, può seguire una seconda fase in cui la stazione appaltante chiede ulteriori precisazioni o chiarimenti ove i documenti prodotti non siano perfettamente coerenti con la richiesta. Tale sequenza risponde alla medesima logica antiformalistica dell’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e non contrasta con la perentorietà dei termini, poiché la legge di gara impone alla stazione appaltante di fissare un termine a pena di esclusione. Non si configura pertanto alcuna reiterazione ad libitum del soccorso istruttorio, e la dimostrazione del requisito intervenuta in questa seconda fase è tempestiva.

Il Fatto

La Provincia di Siena bandisce una gara per l’affidamento di un appalto integrato relativo alla ricostruzione di un ponte sulla strada regionale 2 Cassia. Il disciplinare, al punto 8.3, richiede che il soggetto indicato per la progettazione dimostri, per ciascuna categoria d’opera, l’avvenuto svolgimento di due servizi di punta di importo non inferiore a quello stimato dei lavori, o in alternativa un servizio di importo pari al doppio. Il possesso dei requisiti va dichiarato mediante il c.d. Modello 1.

Il RTI ricorrente partecipa indicando quale progettista un RTP e, all’esito della valutazione delle offerte, si colloca al primo posto della graduatoria. Attivata la verifica della documentazione amministrativa per effetto dell’inversione procedimentale, la commissione rileva la mancanza del Modello 1 e attiva il soccorso istruttorio; il concorrente produce il documento. Il RUP rileva poi che il valore complessivo dei servizi dichiarati per la categoria V.02 è inferiore alla soglia richiesta e assegna un termine per osservazioni. In riscontro, il progettista produce un ulteriore servizio, già concluso, di importo adeguato. Il RUP dispone comunque l’esclusione, ritenendo l’integrazione tardiva perché successiva al termine del soccorso istruttorio; la Provincia conferma in autotutela. Il RTI ricorre, ottenendo la riammissione con riserva in sede cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella compatibilità tra la sequenza procedimentale seguita dalla stazione appaltante e le previsioni della legge di gara sul soccorso istruttorio. Preliminarmente ritiene pacifico, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., che il progettista possedesse alla data di scadenza delle offerte i due servizi di punta per la categoria V.02, entrambi acquisiti agli atti del procedimento.

La decisione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 5 del disciplinare, che non coincide pienamente con l’art. 101 d.lgs. n. 36/2023. La legge di gara, più permissiva, prevede che l’omessa presentazione delle dichiarazioni sui requisiti sia sanabile e delinea il subprocedimento in due momenti: la regolarizzazione entro un termine tra cinque e dieci giorni e la successiva richiesta di ulteriori precisazioni o chiarimenti, con termine perentorio a pena di esclusione. Tali fasi, distinte dai chiarimenti sull’offerta tecnica ed economica dell’art. 101, comma 3, corrispondono al soccorso istruttorio integrativo e sanante ampliandone la portata.

Secondo il Collegio la richiesta di chiarimenti risponde alla stessa logica antiformalistica del codice e non apre a una reiterazione senza limiti, poiché il disciplinare impone termini perentori. La nota del RUP del 31.05.2024, non qualificabile come preavviso di rigetto stante l’esclusione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 dalle procedure di gara, va letta come seconda fase del soccorso istruttorio. Poiché l’offerta tecnica già richiamava il servizio aeroportuale, il concorrente ha fornito i chiarimenti entro i termini prescritti.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti di esclusione; le spese sono integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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