Rinnovo del titolo edilizio stagionale e verifica di conformità alla variante sopravvenuta (TAR Puglia n. 732 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire stagionale, per sua natura destinato a essere rinnovato con cadenza periodica, non resta insensibile alle varianti sopravvenute al PRG. All’atto del rinnovo l’Amministrazione deve verificare la rispondenza del titolo alla disciplina vigente ratione temporis. Ove la richiesta sia concepita come mero rinnovo del titolo precedente, senza attestazioni tecniche di conformità alla nuova disciplina, il diniego è legittimo. La clausola di una variante che dispone la cessazione dell’efficacia degli atti precedenti in contrasto risolve la sovrapposizione tra previsioni pianificatorie in favore della disciplina sopravvenuta. Resta salva la facoltà di presentare una nuova domanda di permesso stagionale, corredata dalla dimostrazione della conformità del progetto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto nel 2022 un permesso di costruire stagionale per il montaggio di strutture sulla fascia costiera, rilasciato in forza di una deliberazione consiliare del 2011 recante il regolamento sull’uso temporaneo della costa. Alla scadenza ha chiesto il rinnovo per la stagione successiva.
Il Comune ha negato il rinnovo richiamando la successiva delibera di C.C. n. 58/2023, che aveva introdotto una variante al PRG con la clausola di cessazione dell’efficacia di ogni atto precedente in contrasto, poi approvata con delibera di G.R. n. 117 del 19.02.2024. Il ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti presupposti, dolendosi in particolare del fatto che la disciplina urbanistica sopravvenuta non potrebbe inficiare i titoli edilizi già rilasciati e che lo strumento pianificatorio non potrebbe normare le aree demaniali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il rapporto tra la delibera di C.C. n. 25/2011, che fungeva da base del titolo, e la variante del 2023. La clausola di chiusura della variante — che dispone la cessazione dell’efficacia di qualunque provvedimento o atto precedente in contrasto — risolve espressamente la sovrapposizione in favore della disciplina sopravvenuta, facendo salve le sole previsioni compatibili.
Quanto al rilievo sull’asserita invasione delle aree demaniali, il TAR osserva che la stessa delibera precisa che la variante regolamenta anche le aree demaniali fino all’approvazione definitiva del Piano Comunale delle Coste, già adottato: si tratta dunque di una disciplina destinata a perdere efficacia al momento dell’approvazione del PCC.
Il passaggio centrale riguarda la sorte del titolo edilizio. Il Collegio esclude che il permesso stagionale possa restare insensibile alle varianti successive. Trattandosi di titolo destinato al rinnovo periodico, il rinnovo implica necessariamente la previa verifica della rispondenza alla disciplina vigente ratione temporis.
Nel caso concreto la domanda era stata formulata come pedissequo rinnovo del titolo del 2022, senza alcuna attestazione tecnica idonea ad acclarare la conformità del progetto originario alla variante. Il diniego è pertanto legittimo, essendo intervenuto quando la variante era già definitivamente approvata in sede regionale.
Il TAR chiarisce infine che il ricorrente potrà presentare una nuova richiesta di permesso stagionale per la stagione successiva, purché non la configuri come mero rinnovo, ma come domanda di un nuovo titolo, corredata dalla dimostrazione della conformità del progetto alle previsioni della variante. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.