Decadenza del permesso per struttura precaria e consenso di tutti i comproprietari (TAR Puglia n. 734 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire avente ad oggetto una struttura precaria e amovibile, rilasciato non al proprietario ma al conduttore dell’area, è soggetto alla verifica costante della persistenza delle condizioni che ne legittimano il mantenimento. In caso di area in comproprietà indivisa, il rilascio e il mantenimento del titolo presuppongono il consenso, anche tacito, di tutti i comproprietari; il consenso del solo comproprietario di maggioranza, o la delibera assembleare a maggioranza, non sono sufficienti. Il diniego del consenso integra un requisito previsto dalla disciplina edilizia e non una questione civilistica estranea ai poteri dell’Amministrazione. La decadenza per sopravvenuta perdita delle condizioni di mantenimento non è soggetta al termine dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, applicabile all’annullamento in autotutela.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un’attività turistico-ricreativa in un’area privata, sulla quale insiste un chiosco-bar precario e amovibile con area antistante per ombrelloni. L’area è in comproprietà indivisa tra un privato e una società controinteressata. Sulla base di un atto di disponibilità del 1998, la società originaria concedente aveva affittato l’area alla ricorrente, che aveva ottenuto nel 2015 la voltura del permesso di costruire n. 71/2015.
Dopo iniziative giudiziarie della comproprietaria a tutela delle proprie prerogative dominicali e il rinnovo contrattuale del dicembre 2023, il Comune ha avviato il riesame del titolo edilizio e ne ha disposto la decadenza con provvedimento del 13 giugno 2024, per insussistenza di un valido titolo di conduzione. Ha poi sospeso l’attività di somministrazione e, con successivo provvedimento del 14 ottobre 2024, ha confermato la decadenza, richiamando anche la scadenza del contratto. La ricorrente ha impugnato tutti gli atti, con ricorso e due motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, il TAR qualifica il titolo in esame non come permesso ordinario, ma come autorizzazione di una struttura precaria e amovibile, utilizzabile solo nel periodo estivo e correlata a un’attività commerciale. Sotto il profilo soggettivo, il titolo è attribuito non al proprietario ma al mero conduttore. Da qui la conseguenza: il Comune può verificare in costanza di rapporto la persistenza delle condizioni legittimanti il mantenimento, disponendo la decadenza se ne riscontra l’insussistenza.
La decadenza non è quindi ricondotta all’annullamento in autotutela. Il Comune l’ha collegata anche a una vicenda sopravvenuta, ossia il nuovo contratto di affitto del dicembre 2023 stipulato con soggetto diverso dall’originario concedente e a fronte dell’opposizione della comproprietaria. Anche a voler qualificare l’atto come autotutela, il termine risulta rispettato con riferimento a tale parte motiva. Quanto all’onere di motivazione rafforzata, il Collegio richiama l’orientamento per cui, in caso di sopravvenuta scoperta di circostanze rilevanti, la motivazione si presenta attenuata, non essendo necessaria una specifica e approfondita illustrazione dell’interesse pubblico.
Il secondo motivo attiene al merito. Il TAR richiama l’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, che consente il rilascio del permesso “a chi abbia titolo per richiederlo”. L’Amministrazione è però tenuta ad accertare il consenso del proprietario, con la conseguenza che, laddove questo difetti, non può procedere al rilascio. La mera stipula di un contratto di affitto non implica la facoltà di realizzare un’opera edilizia. In caso di comproprietà indivisa, il consenso deve provenire da tutti i comproprietari e deve sussistere anche quando il richiedente sia l’affittuario, non potendo costui vantare facoltà maggiori dei danti causa.
Il Collegio esclude la pertinenza dei principi elaborati per la comunione legale tra coniugi: quella ordinaria, disciplinata dagli artt. 1100 e ss. cod. civ., è divisa per quote e il diritto del singolo si esercita nei limiti della propria. Nel caso concreto, il consenso della comproprietaria è mancato sia al rilascio originario sia dopo gli eventi del dicembre 2023. Il controllo del Comune non eccede le proprie competenze, perché attiene a un requisito della disciplina edilizia, verificato tramite le dichiarazioni della comproprietaria e i provvedimenti giudiziari già emessi. La natura plurimotivata dell’atto consente di prescindere dalle censure sui restanti passaggi motivazionali.
Il TAR dichiara inammissibili le deduzioni della controinteressata volte a ottenere l’annullamento della sola voltura e il trasferimento del titolo all’originaria destinataria, priva ormai di legittima disponibilità dell’area. I secondi motivi aggiunti sono rigettati per illegittimità derivata, essendo l’atto del 14 ottobre 2024 in parte meramente confermativo. Le spese sono compensate per la novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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