Silenzio Commissione VIA su PNIEC e obbligo di provvedere entro le quote (TAR Toscana n. 1756 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I criteri di priorità nella trattazione dei progetti PNIEC, dettati dall’art. 8 cod. amb., non introducono alcuna deroga alla perentorietà dei termini del procedimento di VIA fissati dall’art. 25 cod. amb. La perentorietà sancita dall’art. 25, comma 7, cod. amb. è sui generis: non comporta decadenza dal potere e il silenzio serbato oltre la scadenza resta silenzio-inadempimento, azionabile ex art. 31 cod. proc. amm. L’ordine di priorità opera sul piano organizzativo interno della Commissione e non elimina l’obbligo giuridico di provvedere. L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio non consente però di sorpassare i progetti già calendarizzati: la condanna a provvedere va conformata entro la quota dei progetti PNIEC non prioritari.

Il Fatto

La società ricorrente presenta l’8 giugno 2023 al MASE un’istanza di VIA ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006 per un impianto eolico da realizzarsi in Toscana, incluso tra i progetti dell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del codice dell’ambiente. Seguono tre consultazioni pubbliche, l’ultima delle quali si chiude il 24 maggio 2024.

Da quel momento il procedimento si arresta: la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la Soprintendenza non rendono i pareri di competenza. La società diffida il Ministero il 31 luglio 2025. Il MASE risponde con nota del 22 agosto 2025, limitandosi a comunicare l’avvenuta trasmissione degli atti alla Commissione. La società propone ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo in via subordinata l’annullamento della nota.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo operata dal Cons. Stato n. 6503 del 22 luglio 2025. Le modifiche all’art. 8 cod. amb. succedutesi fino al d.l. n. 153/2024 non hanno introdotto alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini. L’art. 3-bis, comma 3, cod. amb. impone del resto deroghe espresse, e la riforma ha lasciato intatti gli artt. 25, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Il criterio di priorità assume rilievo meramente interno, ai fini di un’ordinata gestione degli iter autorizzatori. La perentorietà sui generis dell’art. 25, comma 7 non si associa ad alcuna decadenza: l’amministrazione in ritardo non perde il potere di provvedere e il silenzio resta sottoposto al regime dell’art. 2 l. n. 241/1990. L’interpretazione contraria renderebbe il potere libero nell’an, con dubbi di compatibilità costituzionale ed eurounitaria.

Lo jus superveniens si applica al procedimento ancora pendente. Quanto alla nota del 22 agosto 2025, il Collegio rileva che il MASE non contesta la scansione temporale e ammette implicitamente che la Commissione non ha adottato gli atti di competenza. Il termine di centotrenta giorni era maturato il 16 settembre 2024; il ricorso, notificato il 3 settembre 2025, è tempestivo. La nota è interlocutoria e il secondo motivo resta assorbito.

Il ricorso è fondato. La condanna va però conformata per bilanciare la transizione energetica con l’interesse del privato: la società non può sorpassare i progetti già calendarizzati. Il progetto va valutato in priorità solo entro la quota dei progetti PNIEC non prioritari. Il Collegio ordina alla Commissione di predisporre lo schema di VIA entro 60 giorni e alla Direzione Generale competente di adottare il provvedimento conclusivo entro ulteriori 60 giorni, nominando commissario ad acta il Capo del Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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