Rinnovo porto d’armi: rivalutazione del bisogno e onere probatorio del richiedente (TAR Toscana n. 235 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorità di pubblica sicurezza può negare il rinnovo del porto d’armi per difesa personale non soltanto in presenza di un sopravvenuto mutamento delle circostanze fattuali o di sopravvenute ragioni ostative, ma anche sulla base di una semplice rivalutazione delle circostanze poste a fondamento originario dell’istanza. La pregressa titolarità dell’autorizzazione non si converte in un diritto quesito, restando il provvedimento espressione di un potere ampiamente discrezionale e non vincolato dai precedenti rinnovi. Grava sul richiedente l’onere di provare l’attuale e concreto bisogno dell’arma, non essendo sufficiente il riferimento alla propria attività professionale, al transito in aree asseritamente pericolose o alla mera riproposizione delle circostanze già valutate. L’onere motivazionale dell’amministrazione resta integrato dalla considerazione che le iniziali esigenze di difesa sono, all’attualità, scemate o assenti.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore del settore vitivinicolo, aveva ottenuto il porto d’armi sin dal 1978 e ne aveva conseguito nel tempo i rinnovi. La Prefettura di Firenze ha negato l’ulteriore rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, ritenendo non dimostrato il contesto di pericolosità delle zone frequentate e non attuale il bisogno di circolare armato.
Il ricorrente ha impugnato il diniego, unitamente agli atti presupposti, deducendo la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione e la contraddittorietà rispetto ai precedenti rinnovi, nonché la sussistenza del presupposto del dimostrato bisogno in ragione dell’attività svolta e dei furti subiti. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambe le censure. Richiamando la propria sentenza n. 475/2021, il TAR chiarisce che l’amministrazione può denegare il rinnovo anche in forza di una mera rivalutazione delle circostanze addotte in origine, senza necessità di un sopravvenuto mutamento fattuale. Diversamente opinando, la pregressa titolarità si trasformerebbe in un diritto quesito, in contrasto con il carattere eccezionale dell’autorizzazione.
Il giudice amministrativo esclude che l’amministrazione sia gravata da un onere motivazionale più stringente per effetto dei rinnovi precedenti. È sufficiente la considerazione che le iniziali esigenze di difesa personale risultino all’attualità scemate o assenti, non essendovi stati recenti episodi di rischio. Il potere di mutare orientamento nella valutazione delle condizioni di legge è, del resto, pienamente riconosciuto, come ribadito dal richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e alla TAR Toscana n. 1358/2021.
Il Collegio pone l’accento sull’onere probatorio del richiedente. Non basta il riferimento alla condizione lavorativa o la riproposizione, a ogni rinnovo, delle medesime circostanze già valutate: occorrono elementi idonei a dimostrare un bisogno effettivo e attuale. Il trasporto di denaro e attrezzature di valore non è ragione sufficiente in assenza di episodi specifici che dimostrino un pericolo presente per l’incolumità.
Quanto agli episodi dedotti, risalenti al 2015 e al 2017, si tratta di furti che non integrano un’aggressione alla incolumità personale e non provano un pericolo attuale, concreto e personale. Il rischio connesso al maneggio del contante è, inoltre, fronteggiabile con istituti di vigilanza o altri strumenti. L’amministrazione ha altresì smentito un tasso di criminalità più elevato del territorio.
La motivazione del diniego non è dunque stereotipata, ma esplicita le ragioni del rigetto. Il ricorso è infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.