Esecuzione del giudicato: obbligo di adempiere e diniego di astreinte per ritardo non inerte (TAR Lazio n. 10508 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato risarcitorio, l’Amministrazione intimata ha l’onere di dimostrare di aver adempiuto al comando giurisdizionale, ovvero di allegare circostanze sopravvenute ostative; in mancanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione, assegnando un termine e nominando fin da ora un Commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso. La domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere invece respinta quando il ritardo, valutato anche alla luce dell’estensione del contenzioso, non risulti di ampiezza tale da denotare una carente volontà di adempiere.
Il Fatto
La ricorrente, risultata creditrice di una somma a titolo di risarcimento del danno nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in forza di una sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, passata in giudicato, lamentava l’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire il titolo. Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., domandava che fosse ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e con applicazione di penalità di mora per il ritardo. L’Amministrazione si costituiva con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui grava sul debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione (Cass. 13533/2001). Nel caso di specie, l’Amministrazione non aveva fornito alcuna dimostrazione di aver dato esecuzione alla sentenza ottemperanda, né aveva allegato ragioni o circostanze sopravvenute ostative all’adempimento.
Pertanto, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, un Commissario ad acta – individuato nel Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega – che avrebbe provveduto senza compenso all’esecuzione.
La domanda di astreinte è stata invece respinta. Il giudice ha escluso che il ritardo dell’Amministrazione fosse di ampiezza tale da risultare indicativo di una carente volontà di adempiere, reputando non equa l’applicazione della penalità di mora, anche in considerazione della significativa estensione del contenzioso in materia.
Le spese di lite, liquidate in complessivi € 700 oltre accessori, hanno seguito la soccombenza prevalente, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenendo conto della parziale soccombenza reciproca in relazione alla domanda di penalità e dei parametri propri delle esecuzioni mobiliari (Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
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Nota della Redazione
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