Inammissibile il parere postumo sulla costituzione di una CER in forma cooperativa (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 65 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere avanzata da un Comune ai sensi dell’art. 7, c. 8, L. n. 131/2003 è inammissibile sotto il profilo oggettivo quando non presenta i caratteri di generalità e astrattezza, vertendo su una scelta gestionale specifica e già consolidata da oltre diciotto mesi, come la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) in forma di società cooperativa. L’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, deve essere trasmesso alla Corte dei conti che delibera entro il termine di sessanta giorni. La violazione di tale obbligo di trasmissione tempestiva preclude il vaglio consultivo successivo e può determinare la segnalazione ad altri organi per i profili di competenza.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha richiesto alla Sezione regionale di controllo un parere in merito alla partecipazione dell’ente a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) costituita in forma di società cooperativa, chiedendo chiarimenti sull’applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.). L’ente riferiva che l’atto deliberativo di costituzione era stato adottato dal Consiglio comunale il 21 ottobre 2024, a conclusione di un percorso partecipativo. La richiesta era stata formulata dopo l’adozione degli atti e dopo che erano emersi orientamenti delle Sezioni regionali di controllo sulla possibile applicabilità del T.U.S.P. alle cooperative.
Il Comune chiedeva, in sostanza, una valutazione postuma sulla legittimità dell’operazione, allegando la delibera consiliare, lo statuto della cooperativa e il business plan. L’atto deliberativo di costituzione, tuttavia, non era stato trasmesso alla Corte dei conti nel termine previsto
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato in primo luogo l’ammissibilità soggettiva, riconoscendo la legittimazione del Sindaco, e successivamente quella oggettiva. Ha osservato che la richiesta non poteva rientrare nella nuova funzione consultiva introdotta dall’art. 2 della L. n. 1/2026 per le questioni connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, difettandone il presupposto.
La Sezione ha escluso anche la riconducibilità della richiesta alla disciplina dell’art. 5 del T.U.S.P., che impone la trasmissione dell’atto deliberativo di costituzione della società alla Corte dei conti affinché questa deliberi, entro sessanta giorni, sulla conformità dell’atto. Tale vaglio non poteva essere sollecitato a distanza di oltre un anno e mezzo dall’adozione dell’atto. Il mancato rispetto del termine ha reso l’eventuale pronunciamento tardivo e inefficace, lesivo dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.
Nel merito, la questione è stata ricondotta all’ambito dell’art. 7, c. 8, L. n. 131/2003, ma è stata ritenuta oggettivamente inammissibile. Il quesito, pur vertendo su norme del T.U.S.P., sottendeva valutazioni specifiche sulla concreta attività gestionale dell’ente e su una società determinata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante in materia di contabilità pubblica e di funzione consultiva, che richiede caratteri di generalità e astrattezza della questione posta, escludendo ogni forma di cogestione o di valutazione di scelte già compiute.
La Sezione ha evidenziato che la violazione dell’obbligo di trasmissione di cui all’art. 5 T.U.S.P. onera il Sindaco e il Segretario comunale di valutare l’adeguatezza dei processi interni. Ha, infine, disposto la trasmissione della decisione al Consiglio Notarile Distrettuale per la valutazione disciplinare della condotta del notaio che ha rogato l’atto senza accertare il rispetto delle prescrizioni del T.U.S.P.
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Nota della Redazione
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