Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 341 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo assicura l’esecuzione del giudicato formatosi sul titolo che abbia riconosciuto il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e la pretesa del creditore, se documentata, non richiede nuova cognizione piena. Non è applicabile la proroga dei termini di pagamento già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 236/2021. Il ricorso è accolto con assegnazione di termine per l’adempimento e nomina del commissario ad acta per la perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1874/2023 depositata il 22.6.2023, ha accertato il diritto delle ricorrenti al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirlo per gli anni scolastici indicati nel titolo.
La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata il 22.6.2023. L’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo: le creditrici hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Quanto alla disciplina emergenziale, il Tribunale esclude l’applicabilità dell’art. 117, comma 4, d.l. n. 34/2020: la norma che ne disponeva la proroga sino al 31.12.2021 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 236/2021. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, è comunque decorso.
Il giudice precisa la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma serve a consentirne il soddisfacimento secondo la dimensione che discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne deriva che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione: l’esatta misura e la decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, degli accessori di legge e degli interessi maturati. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali del dirigente, non è dovuto alcun compenso al commissario.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo tenendo conto della natura stereotipata delle controversie, e sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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