Prove concorsuali e sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione (TAR Sardegna n. 492 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i criteri di valutazione e a giudicare le prove di concorso, esercitano una discrezionalità tecnico-valutativa e non una ponderazione di interessi. Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo resta pertanto circoscritto al riscontro della violazione delle regole procedurali e ai soli vizi di eccesso di potere riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla lettura degli atti, quali l’errore sui presupposti, il travisamento dei fatti, la manifesta illogicità o irragionevolezza. Esso non può trasmodare nella sostituzione del giudizio del giudice a quello dell’organo tecnico. Ove la commissione abbia autovincolato la propria discrezionalità individuando gli elementi essenziali dell’atto da redigere e la soglia minima di sufficienza, il controllo verte sul rispetto di tale lex specialis, non su ulteriori apprezzamenti stilistici.
Il Fatto
La ricorrente impugna gli esiti di una selezione interna indetta da una ASL per la progressione verticale di due unità di personale non dirigenziale. Con delibera n. 777 del 07.12.2023 l’azienda aveva disciplinato la procedura per titoli ed esami; con successiva delibera n. 21 del 08.01.2024 aveva preso atto dei verbali della commissione e nominato i vincitori.
La prova teorico-pratica consisteva nella redazione di un atto amministrativo, sorteggiato tra deliberazione, determinazione e verbale. Per la determinazione la commissione aveva individuato diciotto elementi essenziali, fissando in dodici il numero minimo per la sufficienza. La ricorrente, terza in graduatoria, sostiene che gli elaborati dei due vincitori fossero carenti degli elementi richiesti e strutturati come “proposta” anziché come determinazione. Di qui il ricorso per violazione della lex specialis ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i consolidati approdi sulla natura del giudizio delle commissioni: si tratta di discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo per violazione delle regole procedurali e per i vizi di eccesso di potere emergenti dalla sola lettura degli atti, secondo il principio espresso da Cons. Stato, sez. V, n. 7134 del 2022 e da Cons. Stato, sez. II, n. 4675 del 2023. Il controllo non può convertirsi in sostituzione del giudizio dell’organo tecnico.
La commissione, nel fissare gli elementi essenziali e la soglia dei due terzi, ha autovincolato la propria discrezionalità: il confronto va condotto su quel perimetro formale. Esaminati gli elaborati, il Tribunale ritiene che il punteggio attribuito sia coerente. Per il secondo classificato risultano presenti elementi ulteriori rispetto a quelli contestati, idonei a superare la prova; per il primo classificato la presenza di alcuni requisiti è ricavabile dall’analisi complessiva del testo, con valutazioni che, non frutto di palese travisamento, restano nell’ambito dell’opinabile.
Quanto all’uso del termine “proposta”, il Collegio osserva che l’amministrazione aveva tipizzato gli elementi richiesti ed era tenuta a osservare tale autovincolo; gli apprezzamenti stilistici non valgono da soli a snaturare il provvedimento. Il richiamo al regolamento aziendale sugli atti deliberativi è privo di rilievo, avendo la commissione delimitato puntualmente i criteri nel verbale. Determinante, per l’esito, è risultata la prova orale, non censurata. Il ricorso è infondato; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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