Verifica di anomalia doverosa per offerta sospetta e certificazioni UKAS valide (TAR Sicilia n. 3616 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante non può omettere la verifica di anomalia dell’offerta quando il ribasso cospicuo e le evidenze fattuali sui costi di trasporto rendano la scelta di non procedere manifestamente illogica e irragionevole. Il margine di discrezionalità nell’attivazione della verifica facoltativa non legittima decisioni che tradiscano la funzionalizzazione al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico. Le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri accreditati dall’ente nazionale di un altro Stato firmatario dell’accordo EA MLA, quale l’ente britannico UKAS, restano equivalenti a quelle rilasciate dagli organismi accreditati negli Stati membri anche dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. La scadenza di una certificazione in pendenza di gara non comporta automaticamente l’esclusione quando il rinnovo sia stato tempestivamente richiesto e il requisito risulti sostanzialmente continuo; la stazione appaltante deve piuttosto attivare il soccorso istruttorio.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata, ha partecipato alla procedura indetta per il servizio di lavaggio e noleggio della biancheria destinato alle aziende sanitarie del bacino orientale siciliano, suddivisa in lotti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Per il lotto di interesse la società ha offerto un prezzo unitario superiore a quello dell’aggiudicataria, che ha praticato un ribasso del 32%.

La ricorrente ha impugnato in via principale l’aggiudicazione, deducendo l’invalidità delle certificazioni di qualità per l’accreditamento britannico dell’ente certificatore, la mancata continuità del possesso della certificazione ambientale e l’anomalia dell’offerta per sottostima dei costi di trasporto, essendo lo stabilimento dell’aggiudicataria collocato a notevole distanza dai presidi ospedalieri. In via subordinata ha censurato gli atti di gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio in attesa della decisione del C.G.A.R.S., non ricorrendo i casi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., e chiarisce che nel rito appalti la pubblicazione anticipata del dispositivo a richiesta di parte non è più consentita: l’art. 120, comma 11, cod. proc. amm. detta una disciplina speciale, che assume carattere residuale rispetto alla tempestiva pubblicazione della sentenza motivata.

Sul primo motivo, relativo alle certificazioni rilasciate da soggetto accreditato UKAS, il Tribunale richiama il principio affermato dal Cons. Stato, sez. V, n. 9628 del 9.11.2023: il sistema di accreditamento degli organismi firmatari dell’accordo EA MLA è accettato dagli altri firmatari come equivalente al proprio. L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea non incide sulla qualità di firmatario dell’ente britannico, che conserva lo status di full member. La lettura restrittiva della legge di gara sarebbe inoltre contraria al favor partecipationis e ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Sul secondo motivo, il Collegio ribadisce il principio delle Ad. Pl. n. 8/2015 e n. 5/2021, secondo cui il possesso dei requisiti si impone dalla presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura. Tuttavia la scadenza della certificazione in pendenza di gara è evento naturale e non può andare a detrimento dell’impresa quando il rinnovo sia stato richiesto con largo anticipo e il requisito risulti sostanzialmente continuo. Nella specie la richiesta era stata presentata cinque mesi prima della scadenza e il rinnovo era pervenuto prima dell’aggiudicazione: la stazione appaltante avrebbe dovuto quanto meno esercitare il soccorso istruttorio.

Il terzo motivo è accolto nei limiti in cui censura la mancata attivazione della verifica di anomalia. Il ribasso cospicuo e la notevole distanza dello stabilimento dai presidi avrebbero dovuto indurre l’amministrazione a sottoporre l’offerta a scrutinio, risultando manifestamente illogica la scelta di non procedere. Il Collegio esclude invece che il giudice possa pronunciarsi sulla congruità dell’offerta, non ancora esaminata in sede amministrativa, pena la violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.: ne deriva il ri-esercizio del potere e l’avvio del sub-procedimento, con assorbimento delle censure subordinate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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