Accesso agli atti e legittimazione per occupazione suolo pubblico antistante l’abitazione (TAR Emilia-Romagna n. 631 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge n. 241/1990, è ammissibile ove l’istante alleghi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Tale interesse sussiste quando la richiesta concerne le concessioni di occupazione di suolo pubblico relative all’area antistante l’abitazione del richiedente, che si assuma leso nei propri diritti di proprietario. L’attualità dell’interesse non viene meno per la natura stagionale delle manifestazioni, ove le stesse si svolgano con regolarità e le concessioni possano risultare vigenti o reiterate. L’istanza deve essere circoscritta ai documenti direttamente riconducibili alla posizione del richiedente, evitando che l’accesso si traduca in un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione. La mancata risposta dell’amministrazione nel termine di trenta giorni determina la formazione del silenzio-rigetto, impugnabile ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.
Il Fatto
Una residente del Comune di Castiglione dei Pepoli presentava istanza di accesso agli atti per ottenere la documentazione relativa alle concessioni di occupazione di suolo pubblico per l’area antistante la propria abitazione, occupata da tavoli e sedie in occasione di manifestazioni pubbliche con conseguente impedimento all’accesso dell’immobile. L’istanza era motivata dall’esigenza di verificare la legittimità dell’occupazione a fini difensivi, anche a seguito di una precedente istanza di accesso civico generalizzato, riscontrata solo parzialmente dall’amministrazione.
Dal riscontro parziale era emerso che un’impresa era titolare di una concessione per una superficie incompatibile con lo svolgimento effettivo delle manifestazioni e che un altro soggetto aveva occupato il suolo pubblico senza risultare titolare di concessione. Decorso il termine di trenta giorni senza riscontro, la ricorrente impugnava il silenzio-rigetto formatosi, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione ex art. 116 cod. proc. amm. Il Comune e i controinteressati non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione ex art. 116 cod. proc. amm., soffermandosi sui requisiti dell’interesse all’accesso previsti dall’art. 22 della legge n. 241/1990. Quanto alla legittimazione attiva, ha ritenuto evidente e adeguatamente motivato l’interesse della ricorrente ad accedere ai documenti che regolano l’occupazione di suolo pubblico antistante la propria abitazione, trattandosi di posizione direttamente lesiva dei diritti di proprietaria e, pertanto, di situazione giuridicamente tutelata.
In riferimento all’attualità dell’interesse, il Collegio ha rilevato che le manifestazioni, sebbene concluse nel periodo estivo, si svolgono da anni con regolarità. Ne ha desunto la ragionevole persistenza della vigenza delle concessioni o la loro reiterazione, non essendo possibile verificare il dato temporale proprio a causa del diniego opposto all’accesso. Ha pertanto ritenuto integrato anche il requisito dell’attualità.
Il Tribunale ha infine valutato la corretta delimitazione dell’oggetto dell’istanza, circoscritta alla documentazione relativa alle concessioni rilasciate a specifici soggetti e, comunque, a tutta la documentazione concernente le manifestazioni che comportano l’occupazione del suolo pubblico di via Sant’Anna. Tale delimitazione è stata considerata idonea a ricondurre i documenti alla posizione giuridica della richiedente, in conflitto con quella dei controinteressati, senza trasformare l’accesso in un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dalla legge.
Ritenuto il ricorso fondato, il Tribunale ha accolto la domanda e ordinato al Comune il rilascio dei documenti richiesti entro trenta giorni, con condanna alle spese di lite e alla refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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