Sospensione licenza ex art 100 TULPS e omessa comunicazione avvio procedimento (TAR Lombardia n. 286 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione temporanea dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 r.d. 773/1931 è legittima quando si fonda su circostanze di fatto numerose, puntualmente rilevate nel corso del tempo e analiticamente indicate nel provvedimento, idonee a dimostrare che l’esercizio è luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate e minaccia per l’ordine pubblico. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità del provvedimento ove, per la natura vincolata dell’atto, le deduzioni che l’interessato avrebbe potuto introdurre risultino inidonee a inficiare la valutazione dell’Amministrazione, secondo l’art. 21 octies, comma 2, legge 241/1990. La valutazione di pericolosità sociale compiuta dal Questore costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito ove sorretta da congrua e analitica motivazione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Con provvedimento del 20.9.2022 il Questore di Bergamo ha disposto la sospensione per quindici giorni dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 100 r.d. 773/1931. Il provvedimento richiamava una pluralità di circostanze: segnalazioni dei Carabinieri sulla presenza di avventori pregiudicati, irregolarità gestionali accertate dal Comune con tre ordinanze, episodi di rissa e aggressioni nelle adiacenze del locale, degrado dell’area antistante.

La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia. La domanda cautelare è stata rigettata, in quanto la sospensione era ormai esaurita e difettava il periculum in mora. Nel merito la ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’insufficienza del quadro indiziario, assumendo che gli episodi richiamati fossero riconducibili alla clientela di un locale vicino e che le misure di sicurezza adottate dimostrassero l’assenza di profili di pericolosità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo procedimentale. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto, perché trova applicazione l’art. 21 octies, comma 2, legge 241/1990. Le deduzioni che la ricorrente avrebbe potuto introdurre coincidono sostanzialmente con quelle svolte nel secondo motivo e, come si dirà, sono inidonee a inficiare la valutazione di pericolosità sociale compiuta dal Questore. Il vizio procedimentale resta quindi superato dalla prova di resistenza.

Quanto all’episodio della rapina del 4.9.2022, il Tribunale osserva che la denuncia prodotta dalla ricorrente non smentisce ma conferma l’assunto dell’Amministrazione. Da essa emerge che il denunciante aveva precedenti in materia di stupefacenti e che gli autori avevano trascorso la notte nel locale: elementi che avvalorano la qualificazione dell’esercizio come ritrovo di persone pregiudicate.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Tutti i fatti indicati nel provvedimento si sono verificati all’interno del locale o nel parcheggio antistante. Le misure di sicurezza asserite dalla ricorrente non sono documentate e, comunque, non si sono rivelate idonee a impedire gli episodi. La tesi del coinvolgimento della clientela del locale vicino non è suffragata da alcun elemento, mentre l’Amministrazione ha riferito che quel esercizio non ha mai dato problemi di ordine pubblico.

Il Collegio ritiene inconferente l’argomento della localizzazione in zona industriale, risultando documentata la vicinanza di una zona residenziale di pregio. Decisiva è poi la concentrazione dei pregiudicati rilevata nei controlli: tre su dodici avventori identificati il 7.12.2021 e uno su cinque il 17.12.2021. Tale dato esclude la natura meramente occasionale della presenza.

In definitiva, il provvedimento si fonda su circostanze numerose, puntualmente rilevate dai Carabinieri nel corso dei mesi e analiticamente indicate. Esse rendono congrua la valutazione del Questore circa la sussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 100 TULPS. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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