Rinuncia al ricorso e poteri del giudice sull’estinzione del giudizio (TAR Puglia n. 764 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso ritualmente notificata all’amministrazione intimata e depositata in giudizio determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche quando la controversia sia stata nel frattempo definita in via conciliativa. Il giudice amministrativo prende atto della rinuncia e si esonera da ogni valutazione nel merito, non essendo consentita alcuna pronuncia sulle censure articolate. La mancata costituzione dell’amministrazione intimata e l’esito del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un compendio immobiliare in cui svolge attività estrattiva in forza di autorizzazione regionale, impugnava le deliberazioni con cui la Giunta Municipale aveva approvato i valori delle aree edificabili rilevanti ai fini IMU per l’anno 2020. Le aree di interesse erano tipizzate come “D5” dalle N.T.A. del P.U.G. e qualificate come edificabili per la sola ragione che su di esse si esercita l’attività estrattiva, con attribuzione di un valore venale prima di 8 €/mq e poi rideterminato in 3,50 €/mq con successiva deliberazione.
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, degli artt. 1, 2 e 5 del D. Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 53 della Costituzione, contestando la qualificazione delle aree come fabbricabili e, in subordine, l’entità del valore attribuito. La controversia veniva definita bonariamente con atto di accertamento con adesione e accordo conciliativo, donde la rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorrente, con atto notificato all’amministrazione comunale intimata e depositato in giudizio, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa. La rinuncia è intervenuta dopo la definizione conciliativa della controversia.
Il Tribunale qualifica l’atto come rituale: la notificazione all’amministrazione e il deposito in giudizio integrano i presupposti previsti dall’art. 84 cod. proc. amm. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il giudice sottolinea espressamente l’esonero da ogni valutazione nel merito. La rinuncia preclude l’esame delle censure articolate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti: il thema decidendum non viene affrontato e nessun principio sostanziale in materia di aree edificabili ai fini IMU viene affermato in questa sede.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Tenuto conto dell’esito e della mancata costituzione, il Tribunale dispone che nulla deve dispersi sulle spese di lite.
Nota della Redazione
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