Sospensione AIA illegittima senza prova del pericolo immediato (TAR Campania n. 849 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di AIA, la sospensione dell’autorizzazione disposta ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 costituisce misura eccezionale, attivabile solo in presenza di un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente ovvero di violazioni reiterate più di due volte in un anno. Il sistema sanzionatorio ambientale è informato al principio di gradualità: l’Amministrazione non dispone di una scelta indifferenziata fra diffida, sospensione e revoca, ma deve dare conto delle ragioni per cui lo strumento ordinario non sia sufficiente. Il provvedimento che applichi direttamente la misura ablativa, senza motivare sull’attualità e concretezza del pericolo e senza considerare gli elementi istruttori acquisiti, è illegittimo per eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità. L’autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello penale non esime l’Amministrazione dal valutare gli esiti dei giudizi cautelari come fatto rilevante ai fini della propria istruttoria.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce da oltre vent’anni uno stabilimento industriale in Caivano, autorizzato con AIA al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con una capacità di 120.000 tonnellate/anno e circa 130 addetti. Con decreto dirigenziale la Regione Campania, su impulso di una relazione dell’ARPAC redatta dopo un’ispezione su delega della Procura, ha disposto contestualmente la diffida a eliminare le inosservanze, la sospensione dell’AIA per dieci giorni “e comunque fino alla verifica” dell’effettiva rimozione delle difformità, il divieto di ricevere nuovi rifiuti e l’ordine di smaltire quelli presenti.

La società ha impugnato il decreto e gli atti presupposti davanti al TAR Campania, deducendo la violazione dell’art. 29-decies, comma 9, d.lgs. n. 152/2006, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e sproporzione, il difetto di istruttoria e la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7, legge n. 241/1990. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza collegiale, sospendendo l’efficacia del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 29-decies, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 delinea una gerarchia di interventi modulata “secondo la gravità delle infrazioni”: la diffida, la diffida con contestuale sospensione dell’autorizzazione e, da ultimo, la revoca. La sospensione è misura eccezionale, subordinata alla sussistenza di situazioni di pericolo immediato o alla reiterazione delle violazioni più di due volte nell’anno. Tale scansione non è formale, ma costituisce declinazione sostanziale del principio di proporzionalità.

Nel caso di specie l’Amministrazione ha invocato il pericolo immediato senza adeguato riscontro probatorio. Il Collegio richiama la propria precedente ordinanza cautelare, con cui ha escluso “una comprovata situazione di emergenza ambientale”. Le contestazioni tecniche poste a base del provvedimento erano già state oggetto di procedimenti penali conclusisi favorevolmente per la società, con pronunce del Tribunale del Riesame confermate dalla Corte di Cassazione. L’autonomia del procedimento amministrativo non significa indifferenza: l’esito di quei giudizi costituiva un elemento di fatto che imponeva un’istruttoria ancora più rigorosa prima di adottare una misura così drastica.

Il provvedimento è viziato anche sotto il profilo della durata. La sospensione è stata disposta per dieci giorni “e comunque fino alla verifica ARPAC”, con clausola che rende la misura incerta e potenzialmente sine die, rimettendone la cessazione alla discrezionalità dell’organo di controllo. Un termine indefinito contrasta con i principi di legalità e proporzionalità richiamati dalla giurisprudenza amministrativa.

Il Collegio ravvisa altresì un grave difetto di istruttoria e una motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990. L’Amministrazione ha omesso di valutare le pronunce giudiziarie, le relazioni tecniche di parte attestanti le iniziative correttive intraprese e la circostanza che la stessa Regione avesse avviato la procedura di riesame dell’AIA, percorso ordinario e non emergenziale, intrinsecamente contraddittorio con la misura drastica. La relazione ARPAC, pur proveniente da organo tecnico, non è incontestabile: a fronte di specifiche contestazioni sorge l’onere di un supplemento istruttorio che non è stato assolto.

Non regge neppure la tesi dell’atto dovuto: un provvedimento vincolato presuppone comunque un accertamento corretto dei presupposti. Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con condanna della Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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