Concessione scaduta e gestione diretta del servizio di illuminazione votiva (TAR Liguria n. 141 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto concessorio scaduto e proseguito solo di mero fatto non attribuisce al concessionario uscente una posizione di interesse legittimo all’ulteriore rinnovo, ma una semplice aspettativa di mero fatto, non qualificata né diversificata rispetto a quella di qualsiasi altro operatore del settore. Ne deriva il difetto di legittimazione ad agire avverso gli atti con cui l’amministrazione dispone la gestione diretta del servizio. I provvedimenti di autotutela esecutiva adottati ai sensi dell’art. 823, secondo comma, cod. civ. per il ripristino della disponibilità del bene pubblico sono atti dovuti, a contenuto sostanzialmente vincolato, applicativi delle determinazioni a monte, e possono essere emanati senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento. La domanda di riconoscimento dei corrispettivi e delle indennità relative al rapporto concessorio esula dalla giurisdizione amministrativa e appartiene al giudice ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente aveva installato e gestito per oltre trentotto anni il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, in forza di un atto di concessione venticinquennale e di successivi atti di proroga, l’ultimo dei quali fissava la scadenza al 31.12.2017. Dopo tale data il rapporto è proseguito soltanto in via di mero fatto. La società vantava un credito per lavori di manutenzione eseguiti sugli impianti e aveva chiesto ulteriori proroghe a fronte della remissione del credito, senza esito.

Il Comune aveva promosso una procedura di mediazione, che poi interrompeva, e con deliberazioni di giunta stabiliva di provvedere alla gestione diretta dell’illuminazione votiva. Seguivano l’ordinanza sindacale di apprensione dell’impianto e il verbale di rilascio. La società impugnava tali atti davanti al TAR Liguria, chiedendo anche l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell’importo anticipato per i lavori e la condanna del Comune al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accertato che il rapporto concessorio era giunto a scadenza il 31.12.2017 per effetto dell’ultima proroga e che era poi proseguito solo di mero fatto. Su questa premessa ha escluso che la pretesa a un ulteriore rinnovo integrasse un interesse legittimo pretensivo: si trattava invece di un’aspettativa di mero fatto, non qualificata né diversificata rispetto a quella di qualsiasi altro operatore aspirante all’affidamento del servizio. Da qui il difetto di legittimazione ad agire.

Il ricorso avverso le deliberazioni che avevano disposto la gestione diretta e l’interruzione della mediazione è stato poi dichiarato tardivo. Il Collegio ha osservato che non era necessaria una notificazione individuale ex art. 41 c.p.a. e che le delibere erano state pubblicate all’albo pretorio; in ogni caso erano state trasmesse alla ricorrente in allegato alla nota comunicata via pec il 20.12.2022, a fronte di un ricorso notificato il 17.3.2023.

Dalla tardività dell’impugnazione delle delibere è derivato il rigetto della domanda di annullamento dell’ordinanza sindacale e del verbale di rilascio. Il Collegio li ha qualificati come atti di autotutela esecutiva ai sensi dell’art. 823 cod. civ., preordinati al ripristino della condizione del bene pubblico e dell’accesso alle relative utilità (richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 8862 del 2024). Si tratta di atti meramente applicativi delle deliberazioni tardivamente impugnate, dunque dovuti e a contenuto sostanzialmente vincolato.

Il Collegio ha quindi ribadito che il provvedimento di rilascio ex art. 823, secondo comma, cod. civ. può essere emanato senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento e senza contraddittorio, trattandosi di autotutela esecutiva necessaria per rientrare in possesso di un bene demaniale detenuto abusivamente dal privato (richiamando TAR Campania Napoli, Sez. VII, n. 3135 del 2024 e TAR Liguria Genova, Sez. I, n. 601 del 2019).

Quanto alla domanda di riconoscimento dei lavori eseguiti, il Collegio l’ha qualificata come questione patrimoniale relativa a indennità e corrispettivi di un rapporto concessorio da lungo tempo scaduto, devolvendola alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato così in parte dichiarato irricevibile e in parte rigettato, con condanna della società alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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