Termine procedimentale ordinatorio e decadenza per reiterato preposizionamento di attrezzature balneari (Cons. Stato n. 1735 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di conclusione del procedimento amministrativo, in difetto di una specifica previsione che lo qualifichi come perentorio, ha natura ordinatoria o sollecitatoria, con la conseguenza che il suo superamento non determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo. La decadenza dalla concessione demaniale marittima per reiterato preposizionamento di attrezzature balneari sul pubblico demanio costituisce atto vincolato, una volta accertate le tre violazioni previste dalla disciplina regionale. Il divieto di preposizionamento opera anche quando il titolo autorizzatorio sia anteriore alla fonte regolamentare che lo introduce, poiché la prescrizione conforma il rapporto concessorio e l’amministrazione era comunque abilitata a presidiarlo. L’infondatezza dell’azione impugnatoria travolge la connessa domanda risarcitoria.

Il Fatto

L’appellante, titolare di un chiosco con annessa attività di noleggio di attrezzature balneari su arenile del Comune di Sabaudia, ha impugnato il provvedimento con cui il responsabile del settore V ha disposto la decadenza dall’autorizzazione in precedenza rilasciata e da tutti gli atti collegati, con immediata interruzione dell’attività.

La decadenza era motivata da tre verbali di controllo, relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, che avevano accertato il preposizionamento di ombrelloni, basi e lettini prima della stipula del noleggio con i clienti. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso. L’appellante ha riproposto in appello le censure di primo grado, deducendo la violazione del termine procedimentale, l’errata qualificazione della spiaggia e l’insussistenza dei presupposti sanzionatori, oltre alla domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene l’appello infondato nel merito, dopo aver dichiarato di prescindere dalle eccezioni preliminari del Comune. Quanto al primo motivo, il Collegio afferma che, in mancanza di una previsione espressa di perentorietà, il termine di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria o sollecitatoria e il suo superamento non inficia il provvedimento, richiamando in termini la Sez. II n. 9415 del 1° dicembre 2025. Il tempo impiegato, osserva, è stato assorbito dalla definizione delle istanze di accesso documentale dell’appellante.

Nel merito, i presupposti della decadenza risultano correttamente individuati. L’appellante si è resa responsabile della violazione reiterata del divieto di preposizionamento, accertata da tre verbali che, non impugnati, fanno fede fino a querela di falso. Il TAR ha correttamente rilevato che il regolamento regionale n. 19/2016, abrogando il precedente regolamento n. 11/2009, all’art. 5, comma 8, vieta il preposizionamento sulle spiagge libere con servizi e commina la decadenza per la violazione reiterata per tre volte.

Il Collegio esclude che il regolamento sia inapplicabile per la sua sopravvenienza rispetto al rilascio delle autorizzazioni. Il punto 17 delle prescrizioni autorizzatorie prevedeva già la fornitura giornaliera a noleggio con collocazione degli ombrelloni in naturalità e loro rimozione a fine giornata: la previsione regolamentare non contraddice il contenuto della concessione, ma appresta strumenti di rispetto della stessa che l’amministrazione era abilitata a usare a prescindere.

La decadenza è quindi qualificata come atto vincolato, con esclusione della violazione del principio di proporzionalità. Il Collegio reputa inconferente la questione relativa al richiamo dell’art. 1161 cod. nav. e non dirimente l’orario dei controlli, poiché il momento dell’accertamento non incide sul fatto contestato. L’infondatezza dell’azione impugnatoria determina altresì l’infondatezza della domanda risarcitoria. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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