Confisca di valore e ininfluenza della richiesta della polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. I n. 28351 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione decide sulla limitazione della confisca di valore su sollecitazione della polizia giudiziaria non definisce un incidente di esecuzione. L’art. 666, comma 1, cod. proc. pen. legittima alla richiesta solo il pubblico ministero e l’interessato, sicché la nota della polizia giudiziaria non è idonea a instaurare il procedimento di esecuzione. Ne segue che avverso quel provvedimento non è esperibile l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ed è erronea la declaratoria di inammissibilità fondata sulla tardività di tale opposizione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con ordinanza del 27.11.2025, ha deciso su una richiesta di restituzione di un immobile confiscato, avanzata dall’interessata. L’istanza era stata rivolta al Tribunale di Brindisi, giudice che aveva emesso il provvedimento ablativo; quel Tribunale, il 17.9.2025, ha declinato la competenza riqualificando l’istanza come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso un precedente provvedimento della Corte d’appello di Lecce del 31.1.2025.
La Corte territoriale ha quindi dichiarato l’opposizione inammissibile perché proposta oltre i termini: il 15.9.2025, a fronte di una notifica intervenuta il 2.4.2025. Il difensore dell’interessata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando la qualificazione del provvedimento e la sua stessa configurabilità come atto di esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La questione centrale è se il provvedimento adottato dalla Corte d’appello il 31.1.2025 potesse qualificarsi come decisione che definisce un incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen. La Corte ricostruisce l’origine dell’atto dagli atti processuali: esso nasce da una nota del 23.1.2025 della Guardia di Finanza di Brindisi, incaricata di eseguire la sentenza del 24.2.2023 con cui era stata disposta la confisca, per la quota di spettanza, di una somma di danaro nell’ambito di un complesso immobiliare.
Con quella nota la polizia giudiziaria comunicava che l’Agenzia del Territorio aveva individuato un’unità immobiliare del compendio con valore di mercato di poco inferiore alla somma confiscata e chiedeva di limitare la confisca al valore di quell’immobile. La Corte d’appello provvedeva in calce all’istanza con la dicitura “Visto, la Corte dispone in conformità. Si comunichi”.
Per il Collegio quel procedimento non è un procedimento di esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede, ai sensi dell’art. 666, comma 1, cod. proc. pen., solo su richiesta del pubblico ministero o dell’interessato, anche tramite il difensore, e nessun altro soggetto è legittimato a proporre l’incidente (richiamata Sez. I n. 43208 del 16.10.2012, Scialpi, Rv. 253791). La polizia giudiziaria non può considerarsi “interessato”, condizione che spetta solo a chi intenda far valere una situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.
La Corte richiama inoltre il principio per cui, quando è disposta una confisca di valore che non riguardi somme già sottoposte a sequestro né altri beni predeterminati, è necessaria l’iniziativa del pubblico ministero per la selezione dei cespiti confiscabili e la verifica del valore rispetto al profitto (Sez. I n. 50729 del 20.10.2023, Artigianlegno, Rv. 285685). Il destinatario può rivolgersi al giudice dell’esecuzione se si ritiene pregiudicato dai criteri adottati (Sez. VI n. 53832 del 25.10.2017, Cavicchi, Rv. 271736; Sez. V n. 9738 del 2.12.2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893).
Da ciò consegue che, non essendo il provvedimento del 31.1.2025 una decisione che definisce un procedimento di esecuzione, non era nemmeno possibile contrastarlo con l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. La dichiarazione di inammissibilità de plano della successiva istanza del 15.9.2025, basata sulla tardività dell’opposizione, è quindi erronea. L’ordinanza impugnata è annullata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce per nuovo esame.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione
- Art. 667 c.p.p. – Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta