Rinuncia all’appello e carenza di interesse rendono l’appello improcedibile senza formalità (Cons. Stato n. 9236 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello, ancorché non assistita dalle formalità prescritte dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., determina la sopravvenuta carenza di interesse al gravame e la conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello. La carenza sopravvenuta di interesse può essere desunta dal comportamento delle parti anche in assenza delle formalità previste per la rinuncia. La mancata notifica della dichiarazione di rinuncia alla controparte nel termine di dieci giorni prima dell’udienza non impedisce al giudice di prendere atto dell’espressa dichiarazione di non voler più coltivare l’impugnazione. Ne consegue che l’appello è dichiarato improcedibile e le spese possono essere compensate in ragione delle concordi dichiarazioni delle parti.
Il Fatto
L’appellante, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha impugnato davanti al TAR Marche il provvedimento con cui il Comune aveva ridotto il punteggio in graduatoria per l’edilizia residenziale pubblica e ne aveva disposto la ricollocazione. Il TAR, con sentenza n. 180/2025, ha respinto il ricorso.
Nelle more del giudizio di appello, il Comune ha prodotto documentazione dalla quale risulta l’assegnazione all’appellante di un alloggio popolare, accettato dalla parte. La difesa dell’appellante ha quindi depositato una nota, sottoscritta anche dalla parte, recante rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione delle spese. All’udienza pubblica il legale del Comune ha aderito alla compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rileva anzitutto un dato processuale: la rinuncia non risulta previamente notificata alla controparte nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, come prescritto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.. Il difetto della formalità non viene tuttavia considerato ostativo.
La Corte valorizza l’espressa dichiarazione di parte appellante circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Su questa base dichiara l’appello improcedibile, richiamando il disposto dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e la giurisprudenza amministrativa in materia.
Il collegio richiama in particolare Cons. giust. amm. Sicilia n. 704 del 2025, secondo cui la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado, mediante dichiarazione sottoscritta e depositata o resa in udienza, con notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; la sopravvenuta carenza di interesse può però essere desunta dal comportamento delle parti anche in assenza delle formalità prescritte.
Viene inoltre richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 5184 del 2025, per la quale la rinuncia all’appello, ancorché priva delle formalità dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., determina la sopravvenuta carenza di interesse al gravame e la declaratoria di improcedibilità.
Quanto alle spese, la Corte tiene conto delle concordi dichiarazioni delle parti e le compensa. L’appello è dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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