Quote latte: inoppugnabilità del prelievo e prescrizione degli interessi (TAR Lombardia n. 1235 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea integra un’ipotesi di annullabilità per violazione di legge, non di nullità, poiché l’art. 21 septies della legge n. 241/1990 configura in numero chiuso le cause di nullità e non vi ricomprende tale vizio. Ne deriva l’onere di impugnazione nel termine di decadenza, con conseguente inoppugnabilità dell’atto non tempestivamente contestato, senza che le sopravvenute sentenze della Corte di giustizia UE consentano di rimetterne in discussione il contenuto. In materia di prelievo supplementare latte, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità dell’imputazione per una campagna determina carenza originaria di interesse all’impugnazione dell’intimazione di pagamento che la riguardi. Quanto alla prescrizione, il capitale è soggetto al termine decennale, mentre agli interessi si applica il termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.; la contestazione della notifica della cartella impone all’Amministrazione l’onere di provarne l’avvenuta esecuzione, non costituendo altrimenti atto interruttivo.

Il Fatto

Il ricorrente, socio di una società semplice titolare di azienda agricola, ha ricevuto nel luglio 2024 la notifica di un’intimazione di pagamento emessa nel giugno 2023 per un importo complessivo di € 169.184,54, riferita a più cartelle e, in particolare, a una cartella di € 147.027,61 per prelievo supplementare latte sulle consegne delle annate 2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009, oltre interessi.

Ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia, sede di Brescia, deducendo il difetto di motivazione, l’illegittimità della richiesta di interessi, la prescrizione di capitale e interessi, il contrasto della ridistribuzione delle quote con il diritto europeo e la mancata considerazione delle compensazioni con i contributi PAC. L’istanza cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora. Il giorno prima dell’udienza pubblica il ricorrente ha chiesto un rinvio per pendenza di una procedura di conciliazione ex art. 10 ter d.l. n. 69/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio nega il rinvio: la procedura transattiva non è conclusa né se ne conoscono i tempi, i termini dell’organismo sono ordinatori e l’istanza risulta presentata dalla società oltre un anno prima, senza aggiornamenti.

Quanto all’annata 2007/2008, l’imputazione è stata annullata dal TAR Lazio con sentenza anteriore alla notifica dell’intimazione: le censure sono pertanto inammissibili per carenza originaria di interesse, pur restando preclusa all’Amministrazione l’esecuzione forzata sulla base degli atti già emessi.

Il motivo sul contrasto con il diritto europeo è inammissibile. Le comunicazioni di prelievo erano divenute inoppugnabili e le sentenze della Corte di giustizia intervenute non ne consentono la rimessione in discussione. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 7609 del 2023, il TAR ribadisce che il contrasto con il diritto UE produce annullabilità e non nullità, con onere di impugnazione nel termine decadenziale; la certezza del diritto impedisce di rivedere atti definitivi.

Il difetto di motivazione è infondato. L’intimazione è atto vincolato, redatto su modello ministeriale, e il riferimento alla cartella già notificata è esaustivo, come affermato da Cass. n. 21065 del 2022. La doglianza sugli interessi è smentita dal loro ammontare effettivo e dalla documentazione prodotta. La censura sul termine quinquennale dall’emissione della cartella è manifestamente infondata, essendo decorsi meno di cinque anni.

Sulla prescrizione il Collegio distingue: il capitale soggiace al termine decennale, gli interessi a quello quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ.. Poiché il ricorrente ha contestato la notifica della cartella del 2021, grava su Agea l’onere di provarla, non assolto; pertanto il capitale non è prescritto, mentre gli interessi maturati fino al 15.7.2019 sono prescritti. L’intimazione è annullata in questa sola parte, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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