Rinuncia all’appello e compensazione delle spese per giustificati motivi (Cons. Stato n. 5021 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello, ritualmente dichiarata e non condizionata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c), c.p.a., con la conseguenza che il giudice non è tenuto a scrutinare nel merito i motivi di impugnazione. Il Collegio, investito di una richiesta di rinvio della trattazione, può rigettarla quando non ricorra una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.. La pendenza di un procedimento di sanatoria avviato dal privato non integra di per sé il presupposto per differire la decisione. Quanto alle spese, la compensazione può essere disposta per giustificati motivi, valutando la complessiva evoluzione della vicenda contenziosa e non solo l’esito formale del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un edificio abitativo in una zona residenziale di espansione, impugnava davanti al T.R.G.A. di Bolzano l’ordinanza con cui il Sindaco aveva disposto la demolizione e il ripristino dello stato originario di alcune opere esterne, contestando la violazione dei diritti di partecipazione, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’errore sui presupposti di fatto e la violazione delle norme del piano di attuazione.

Il Tribunale respingeva il ricorso. L’interessato proponeva appello, articolando sette motivi di error in iudicando. In corso di giudizio la Sezione respingeva l’istanza cautelare e, con ordinanza collegiale, accordava un rinvio della trattazione per consentire all’amministrazione di esprimersi sull’istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 89 della legge provinciale n. 9 del 2018. Il Comune valutava non attuabile l’applicazione della norma. L’appellante chiedeva quindi un ulteriore rinvio e, in subordine, dichiarava di rinunciare all’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di differimento della trattazione. La domanda non è accolta: non sussiste alcuna circostanza eccezionale che, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., possa giustificare il rinvio della causa. La pendenza del procedimento di sanatoria, per quanto rappresentata dall’appellante, resta estranea al perimetro della norma invocata.

Preso atto della rinuncia espressa, depositata in data 17 giugno 2026 e ribadita in udienza, il Consiglio dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c), c.p.a. La rinuncia non condizionata alla compensazione rende superfluo ogni esame dei motivi di appello, che restano assorbiti.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda il regime delle spese. Il Collegio non applica automaticamente la soccombenza formale, ma ritiene sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. La valutazione si fonda sulla complessiva evoluzione della vicenda controversa: la sequenza dei provvedimenti comunali, il contenzioso articolato e la sopravvenuta rinuncia rendono inadeguata una lettura rigidamente vittoriosa dell’esito processuale.

La decisione conferma l’indirizzo secondo cui la compensazione integra una facoltà del giudice, esercitabile quando la peculiarità del caso concreto la renda opportuna. La formula del dispositivo, che dichiara l’estinzione per rinuncia e compensa le spese, chiude il giudizio senza incidere sul merito dell’ordinanza di demolizione, che resta ferma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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