Compenso del commissario ad acta a carico della parte virtualmente soccombente (TAR Lombardia n. 166 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il compenso del commissario ad acta è posto a carico della parte che, con il proprio inadempimento, ha reso necessaria la nomina e l’attività dell’ausiliario: si tratta della parte virtualmente soccombente, individuata in ragione della mancata esecuzione del giudicato, anche quando il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta definizione transattiva. La base di calcolo per la liquidazione va individuata nel valore condiviso dalle parti nell’accordo transattivo, che esprime la consistenza economica della pretesa. Al compenso si applicano i parametri di cui all’art. 2 dell’allegato al DM 30 maggio 2002, con scelta della percentuale più bassa quando la transazione abbia semplificato l’attività dell’ausiliario. Il compenso è onnicomprensivo e il relativo pagamento è posto a carico della parte inadempiente, con possibilità di reclamo secondo il procedimento dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di terreni agricoli coinvolti nella procedura espropriativa promossa dall’ANAS per la variante di una strada statale, ottenne dal TAR il risarcimento del danno da occupazione senza titolo, non essendo stato adottato il decreto di esproprio nel termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità. La sentenza n. 745 del 2008, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4204 del 2018, fissò i criteri di quantificazione del ristoro.

Non raggiunto l’accordo imposto dalle statuizioni, il ricorrente propose ricorso per ottemperanza, accolto con sentenza n. 434 del 2021. Rimasto inadempiuto l’obbligo di liquidazione, il TAR nominò commissario ad acta il Prefetto, con articolate indicazioni di calcolo. Nelle more le parti sottoscrissero una transazione; il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva che, dopo la nomina dell’ausiliario, è intervenuto un accordo transattivo con integrale pagamento di quanto pattuito. La domanda di ottemperanza è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese convenuta tra le parti.

Il nucleo della decisione riguarda il compenso del commissario ad acta. Il TAR lo pone a carico dell’ANAS, qualificata come parte virtualmente soccombente: nessuna ragione giustificava la mancata corresponsione, per un lungo intervallo temporale, delle voci di danno riconosciute dal giudicato, dopo il rigetto dell’appello e l’accoglimento del ricorso per ottemperanza.

Quanto alla determinazione, il Collegio assume come base di calcolo l’importo della transazione, pari a € 50.000, trattandosi di valore condiviso dalle parti. Applica quindi l’art. 2 dell’allegato al DM 30 maggio 2002, che per le controversie di valore compreso tra € 25.822,85 e € 51.645,69 prevede un compenso variabile dal 2,3527% al 4,6896%. La presenza della transazione, che ha semplificato il lavoro dell’ausiliario, giustifica l’adozione della percentuale più bassa.

Il risultato viene arrotondato a € 1.180, importo onnicomprensivo di ogni spesa. Il pagamento deve intervenire entro sessanta giorni dal deposito; in caso di inottemperanza, il Prefetto o il funzionario potranno proporre reclamo al TAR secondo il procedimento dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., in modo analogo alle parti del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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