Rinuncia all’appello e distinzione dalla rinuncia agli atti del giudizio (Cons. Stato n. 3350 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio. Quest’ultima determina l’estinzione del processo e una pronuncia meramente processuale, restando possibile la riproposizione della domanda finché i termini per far valere la pretesa sostanziale siano ancora aperti. La rinuncia all’azione comporta invece una pronuncia che prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una futura riproposizione della domanda. Il principio opera sul piano della distinzione tra effetti processuali ed effetti sostanziali dell’atto di disposizione del diritto fatto valere.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato rurale ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 e situato all’interno del Parco regionale dell’Adamello, otteneva nel 2021 l’autorizzazione paesaggistica per interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, previo parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza. Durante i lavori si verificava il crollo del fabbricato verso l’interno.
Presentata istanza di autorizzazione in variante, la Soprintendenza esprimeva parere negativo, rilevando che il crollo aveva fatto venir meno il presupposto essenziale dell’intervento autorizzato, costituito dalla conservazione dell’edificio originario, e che il progetto non poteva più qualificarsi come ristrutturazione. Su tale parere vincolante la Comunità Montana dichiarava l’improcedibilità dell’istanza. Il TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, respingeva il ricorso con sentenza n. 441/2024. Proposto appello, nelle more l’appellante depositava dichiarazione di rinuncia all’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione preliminare di natura processuale, relativa alla qualificazione dell’atto depositato dalla parte appellante e ai suoi effetti. Il tema non è meramente definitorio: dalla qualificazione discendono conseguenze differenti sul piano della stabilità della pretesa sostanziale.
Il punto di partenza è la distinzione tra rinuncia alla domanda e rinuncia agli atti del giudizio. Nel caso di rinuncia agli atti si determina l’estinzione del processo, con una pronuncia meramente processuale; la domanda può essere riproposta se i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale siano ancora aperti. Diversamente, la rinuncia all’azione comporta una pronuncia che prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta, con la conseguente inammissibilità di una futura riproposizione della domanda.
A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama, ex multis, Consiglio di Stato n. 2666 del 2018 e Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3058 del 2017. Il percorso argomentativo si compone quindi di due passaggi: l’individuazione della regola distintiva e la sua applicazione alla fattispecie concreta.
Alla luce di tali osservazioni, il giudizio viene dichiarato estinto, con richiamo a Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2351 del 2025. La particolarità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese anche del grado di appello. La pronuncia resta sul piano processuale e non investe il merito della legittimità dei provvedimenti impugnati, oggetto della decisione di primo grado.
Nota della Redazione
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