Appello improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse dopo la riedizione del potere (Cons. Stato n. 3348 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenienza, nelle more del giudizio d’appello avverso la sentenza di annullamento, di un nuovo provvedimento dell’amministrazione che rieserciti il potere sulla medesima istanza, sulla base di una rinnovata istruttoria e di motivazioni ulteriori rispetto a quelle annullate, determina il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione. L’appello proposto avverso la sentenza di primo grado è pertanto improcedibile. Il nuovo atto, se autonomamente impugnato innanzi al giudice di primo grado, instaura un distinto rapporto processuale. La declaratoria di improcedibilità non preclude la compensazione delle spese quando la definizione avvenga con decisione di rito e la fattispecie sia complessa.

Il Fatto

Un privato presenta al Comune istanza di permesso di costruire per interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione di un edificio. Il Responsabile del Settore tecnico respinge l’istanza, ritenendo necessaria la preventiva approvazione del PUC e valorizzando il decorso del termine del Piano Casa regionale. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il diniego, reputando infondata la domanda di accertamento del silenzio assenso ma fondate le censure sull’art. 4 della l.r. Campania n. 13/2022; le doglianze sull’art. 10-bis l. n. 241/1990 sono assorbite.

Il Comune impugna la sentenza con quattro motivi, contestando anzitutto la non necessità del PUC, poi deducendo il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004 e il vincolo idrogeologico, la qualificazione dell’istanza ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001 e il rispetto delle garanzie procedimentali. La Sezione respinge la domanda cautelare con ordinanza n. 1008/2025, rilevando che la mancanza del PUC non appare prima facie compatibile con la formulazione letterale dell’art. 4 della legge regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’appellato. Il Comune, in sede di riedizione del potere conseguente alla sentenza di annullamento e alla reiezione della cautelare, ha adottato un nuovo provvedimento di diniego, preceduto da una rinnovata istruttoria e dal nuovo invito a formulare osservazioni sui motivi ostativi.

La motivazione del nuovo diniego non si esaurisce nella mancata approvazione del PUC: il Comune ha addotto ragioni ulteriori, segnatamente che l’intervento ricade in zona agricola e non è autorizzabile per effetto dell’art. 4, comma 6, lett. d), l.r. n. 13/2022. L’amministrazione ha dunque riesercitato integralmente la propria potestà, sostituendo la determinazione annullata.

Da ciò deriva che l’utilità perseguita con l’appello avverso la sentenza di primo grado è venuta meno: la decisione impugnata non è più idonea a regolare il rapporto, essendo sopravvenuto un atto che pone una nuova e diversa valutazione degli interessi. L’appello è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio rileva inoltre che il provvedimento sopravvenuto è stato impugnato dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che lo ha annullato con sentenza n. 1784 del 2025, avverso la quale il Comune ha proposto autonomo appello, a tutt’oggi pendente. La vicenda contenziosa trova quindi sede nel distinto e separato giudizio.

La definizione in rito e la valutazione complessiva della fattispecie giustificano la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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