Nel PEF il catering eventuale non è pianificabile (Cons. Stato n. 1779 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione amministrativa, il piano economico finanziario offerto dal concorrente va valutato in coerenza con il modello predisposto dalla stazione appaltante e con la lex specialis. Qualora una prestazione sia configurata come eventuale e destinata a svolgersi solo su richiesta del concedente o di terzi, essa non è pianificabile in termini di costi e ricavi e la sua omissione nel PEF non ne determina l’inattendibilità né giustifica l’esclusione. Alla stazione appaltante spetta il compito di indicare nel modello tutti gli oneri economici che concorrono a definire il rischio operativo trasferito al concessionario, affinché la distribuzione del rischio sia definita ex ante e l’offerta sia formulata su basi omogenee per tutti i concorrenti.
Il Fatto
La società appellante aveva partecipato alla procedura aperta indetta per l’affidamento in concessione dei servizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, caffetteria, ristorazione e catering presso l’area del Parco del Foro Italico in Roma. L’offerta risultava seconda in graduatoria, alle spalle del raggruppamento aggiudicatario.
Impugnata l’aggiudicazione, il TAR Lazio respingeva il ricorso principale e quelli riuniti, dichiarando l’improcedibilità del ricorso incidentale della controinteressata. La seconda classificata proponeva appello parziale, dolendosi del fatto che il piano economico finanziario dell’aggiudicataria non recasse alcun riferimento al servizio di catering, nonostante il ruolo essenziale assunto nella economia della concessione, con conseguente inattendibilità dell’offerta e necessità di esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato l’art. 182, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui i bandi e i relativi allegati, compreso il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, e l’art. 185, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, che impone alla commissione di verificare l’adeguatezza e la sostenibilità del piano prima di assegnare il punteggio all’offerta economica.
Ha poi chiarito che il modello di PEF allegato dalla stazione appaltante è uno strumento di agevolazione dei concorrenti: nella concessione esso riflette il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario e deve rendere conoscibili tutti gli oneri economici posti a carico dell’operatore, secondo il richiamo a Cons. Stato n. 2809 del 2022. Se gli oneri non sono individuati, l’offerta diventa inevitabilmente inattendibile.
Nel caso concreto, dalla lettura dell’Allegato IV al Capitolato e dell’art. 2.1, lett. D, del Capitolato tecnico è emersa la natura eventuale del servizio di catering, da svolgersi solo su richiesta del concedente o di clienti terzi. L’art. 6 del Capitolato, in tema di PEF, richiama i soli dati storici dell’attività di somministrazione e vendita al pubblico. Il modello apprestato dall’ente non conteneva alcun riferimento al catering: gli operatori non erano quindi tenuti a darne conto nel proprio piano.
La Corte ha disatteso la tesi dell’appellante sull’incidenza del servizio nei criteri di valutazione: all’art. 19.1, allegato B, voce B.4, il catering valeva 1 punto, e 1 punto al criterio A2, non i 16 dedotti. L’ultimo comma dell’Allegato IV, lett. D consente al concedente di sostituire il catering con il servizio di caffetteria e ristorazione: ne deriva un obbligo di mera disponibilità, non pianificabile. La previsione di una royalty conferma anzi l’eventualità della prestazione. Sul punto il Collegio ha richiamato Cons. Stato n. 5196 del 2025, resa nella medesima procedura.
Infine, la censura sui costi di manodopera e sicurezza per il catering è stata dichiarata inammissibile perché introdotta solo con le memorie difensive, oltre che infondata per mancata dimostrazione dell’alterazione dell’equilibrio economico finanziario della concessione. L’appello principale è stato respinto e quello incidentale dichiarato improcedibile per difetto di interesse, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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