Rinuncia all’appello e compensazione delle spese nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 5017 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello, ritualmente dichiarata e non condizionata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., senza che il giudice debba scrutinare i motivi di gravame. La rinuncia produce effetto per la sola dichiarazione della parte, divenendo irrilevante ogni questione di merito ancora controversa, salvo il regolamento delle spese. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione discrezionale del Collegio, che può disporla in presenza di giustificati motivi e in ragione della complessa evoluzione della vicenda. L’istanza di rinvio della trattazione va rigettata quando non ricorre una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm..
Il Fatto
La società appellante aveva chiesto la riforma della sentenza con cui il T.R.G.A. di Bolzano aveva respinto il ricorso proposto avverso il diniego del permesso di costruire in variante e avverso la successiva ordinanza di demolizione emessa dal Comune. Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto integrale delle domande.
Nel corso dell’appello la Sezione aveva accordato un rinvio eccezionale della trattazione per consentire all’amministrazione di esprimersi su un’istanza di regolarizzazione delle opere con sanzione pecuniaria sostitutiva presentata dall’appellante. Il Comune ha poi valutato non attuabile l’applicazione della norma invocata e ha rigettato la richiesta. L’appellante ha quindi chiesto un ulteriore rinvio e, in subordine, ha dichiarato di rinunciare all’appello a spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di rinvio. La difesa dell’appellante aveva rappresentato la pendenza del procedimento di sanatoria avviato in data 28 novembre 2025. Il Consiglio di Stato ritiene che non ricorra una circostanza eccezionale idonea a giustificare un ulteriore differimento ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., e rigetta pertanto la richiesta.
Passando alla rinuncia, il Collegio prende atto della dichiarazione espressa contenuta nella memoria del 17 giugno 2026 e ribadita in udienza. Il difensore ha precisato che la rinuncia non è condizionata alla compensazione delle spese. Questa precisazione è decisiva: la rinuncia resta valida ed efficace, mentre il regolamento delle spese viene rimesso alla valutazione del giudice.
Il percorso argomentativo è lineare. La rinuncia all’appello è disciplinata dall’art. 84 cod. proc. amm., che richiama l’art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. ai fini della declaratoria di estinzione. Il Collegio dichiara quindi l’estinzione del giudizio, senza esaminare i quattro motivi di gravame dedotti, che restano assorbiti.
In punto di spese, la Corte non applica automaticamente la soccombenza formale. Rileva la complessa evoluzione della vicenda e ritiene sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. La decisione chiude il giudizio con la sola statuizione sulle spese e l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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