Rinuncia all’appello e dichiarazione di estinzione del giudizio amministrativo (C.G.A.R.S. n. 515 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello, dichiarata in pubblica udienza dalla parte appellante, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di esame nel merito dei motivi di gravame. Il giudice amministrativo dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio, restando assorbita ogni ulteriore questione, ivi compresa la domanda cautelare già definita. La compensazione delle spese è giustificata dalla mancata opposizione delle controparti e dalle ragioni della vicenda. La rinuncia opera come fatto estintivo del rapporto processuale e non implica pronuncia sulla fondatezza dell’impugnazione.
Il Fatto
L’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento hanno proposto appello avverso la sentenza del TAR Sicilia n. 3782/2022. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso di una società operante nel settore delle telecomunicazioni e annullato, salvi ulteriori provvedimenti, il diniego del Comune di Canicattì e il parere negativo espresso dalla Soprintendenza in ordine all’installazione di un’infrastruttura di telecomunicazione.
Nel giudizio di appello si sono costituite tre società del settore, chiedendo il rigetto del gravame. La Sezione, con ordinanza cautelare n. 63 del 2023, aveva respinto la domanda per insussistenza del fumus boni iuris. All’udienza pubblica del 21 marzo 2024 le amministrazioni appellanti hanno dichiarato di rinunciare all’appello, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene esclusivamente al regime processuale della rinuncia all’appello e ai suoi effetti estintivi. Il Collegio non esamina il merito dei motivi di gravame, poiché la parte appellante ha manifestato in udienza la volontà di non coltivare l’impugnazione.
Il giudice qualifica la dichiarazione come rinuncia idonea a produrre l’estinzione del giudizio, applicando l’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che riconduce a tale esito la rinuncia al ricorso o all’appello. La pronuncia si limita pertanto a dare atto della rinuncia e a dichiarare estinto il giudizio d’appello.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che sussistono giuste ragioni per la compensazione, valorizzando anche la mancata opposizione delle altre parti costituite. La decisione non contiene alcun accertamento sulla legittimità dei provvedimenti impugnati né sul parere negativo della Soprintendenza, che restano estranei althemadecidendum.
La conseguenza processuale è duplice: da un lato l’estinzione del giudizio d’appello, dall’altro la compensazione delle spese. Resta fermo che l’ordinanza cautelare aveva già valutato la posizione delle parti in sede di delibazione sommaria, senza che ciò vincoli il merito, qui non esaminato.
Nota della Redazione
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