Il corrispettivo per prestazioni imposte da ordinanza annullata va risarcito (C.G.A.R.S. n. 503 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle particolari materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la qualificazione della posizione azionata come interesse legittimo o diritto soggettivo attiene al merito e non al riparto, sicché la declinatoria di giurisdizione fondata su tale distinzione è inammissibile. Le prestazioni eseguite in attuazione di un’ordinanza contingibile e urgente annullata in sede giurisdizionale divengono senza causa e chi le ha rese ha diritto al corrispondente valore economico. Il giudice amministrativo, in accoglimento della domanda, determina i criteri per il pagamento ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., con interessi legali dal giorno della domanda.

Il Fatto

La società appellante gestisce il servizio integrato dei rifiuti nel territorio comunale in forza di un contratto d’appalto. Il Sindaco, con ordinanza n. 318 del 6 luglio 2018, le ha imposto la rimozione dei rifiuti abbandonati e l’attivazione di servizi aggiuntivi. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, che con sentenza n. 1269/2019 lo ha annullato, declinando però la giurisdizione sulla domanda di pagamento del corrispettivo e respingendo quella risarcitoria.

Il C.G.A.R.S., con sentenza n. 862/2022, ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla pretesa patrimoniale e ha rimesso la causa al primo giudice ex art. 105 c.p.a. In sede di riassunzione il TAR, con sentenza n. 76 del 12 gennaio 2023, ha respinto nel merito la domanda, ritenendo che il diritto al corrispettivo trovasse fonte in un provvedimento annullato. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza costituzionale sul riparto. La sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 ha chiarito che l’art. 103, primo comma, Cost. non attribuisce al legislatore una discrezionalità incondizionata, dovendo le particolari materie partecipare della natura della giurisdizione generale di legittimità. Sulla scia, l’Adunanza Plenaria n. 20 del 19 novembre 2021 ha affermato che la giurisdizione esclusiva si manifesta attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela, anche dei diritti soggettivi.

Ne deriva che, una volta riconosciuta la giurisdizione esclusiva, la qualificazione della posizione azionata non incide sul riparto, ma sul merito e sul perimetro dei poteri del giudice. Il TAR, in sede di rinvio, non poteva quindi riaffermare l’assenza di giurisdizione qualificando la domanda come azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., né distinguere tra interessi legittimi e diritti soggettivi, essendo il punto già coperto dal giudicato della decisione n. 862/2022.

Quanto al merito, il Collegio ritiene contraddittoria la motivazione del primo giudice. Questi aveva riconosciuto che il diritto al corrispettivo trovava fonte in un’attività autoritativa, per poi negarlo proprio in ragione dell’annullamento del provvedimento. La società ha invece erogato una prestazione imposta, al di fuori di moduli consensuali, finché l’ordinanza ha prodotto effetti: una negazione integrale di tutela.

Con l’annullamento dell’ordinanza, le prestazioni sono divenute senza causa. In attuazione dei principi degli artt. 2033 e 2041 c.c., richiamati con Cass. n. 6747 del 21 marzo 2014, chi ha reso un facere ha diritto al corrispondente valore, il c.d. tantundem. Il Collegio accoglie quindi la domanda e, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., ordina al Comune di proporre entro sessanta giorni il pagamento di una somma pari al valore di mercato delle prestazioni rese dal 7 luglio 2018, con interessi legali dal giorno della domanda. In caso di mancato accordo, l’appellante potrà richiedere la determinazione giudiziale della somma. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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