Rinuncia all’appello in gara pubblica e compensazione delle spese (C.G.A.R.S. n. 757 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm.; il cointeressato non è titolare di una legittimazione autonoma a opporsi alla rinuncia, che resta dichiarazione unilaterale della parte. Il giudice amministrativo dà atto della rinuncia all’appello e, in presenza di una questione nuova e dell’intervento del legislatore nelle more, compensa le spese del grado. La sopravvenuta modifica normativa che scioglie il dubbio interpretativo oggetto del gravame incide sull’interesse dell’appellante e giustifica la definizione del giudizio in rito.

Il Fatto

Il Parco Archeologico di Naxos Taormina avviava una procedura negoziata senza bando per lavori di ripristino e riqualificazione di locali presso il Teatro Antico di Taormina. All’esito delle sedute di gara, il calcolo della soglia di anomalia con il metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023 restituiva il valore del 9,97240%, con aggiudicazione alla controinteressata, confermata in sede di riesame.

La seconda classificata impugnava dinanzi al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che accoglieva il ricorso con sentenza in forma semplificata n. 3010/2024. L’Amministrazione regionale proponeva appello, deducendo la violazione del punto 3 dell’Allegato II.2 e la differenza di disciplina rispetto al previgente art. 97 d.lgs. n. 50/2016. Nelle more, l’art. 85, comma 1, d.lgs. n. 209/2024 sostituiva le parole “sconti superiori” con “sconti pari o superiori”, sciogliendo il dubbio interpretativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo la proposizione dell’appello, l’Amministrazione ha dichiarato il venir meno del proprio interesse, rinunciando al gravame e chiedendo la compensazione delle spese. La controinteressata si è opposta, sostenendo la portata solo innovativa della norma sopravvenuta.

La questione centrale è di natura processuale. La rinuncia al ricorso è ammessa in ogni stato e grado ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. e costituisce dichiarazione unilaterale della parte. Il cointeressato, osserva il Consiglio, non è titolare di una legittimazione autonoma: la sua opposizione non è idonea a impedire l’effetto dismissorio dell’atto.

Ne consegue che il giudice dà semplicemente atto della rinuncia all’appello. La definizione del giudizio avviene quindi in rito, senza scrutinio nel merito del motivo articolato dall’Amministrazione sulla portata dell’Allegato II.2. Il percorso argomentativo resta ancorato al dato processuale, con assorbimento di ogni questione sostanziale.

Quanto alle spese del secondo grado, il Collegio ravvisa giusti motivi di compensazione. La decisione valorizza due elementi: la novità della questione e l’intervento del legislatore intervenuto nelle more, che ha reso non più attuale l’interesse alla lite. La compensazione integrate costituisce l’esito coerente di una definizione per sopravvenuta carenza di interesse.

La sentenza ordina infine che il provvedimento sia eseguito dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *