L’ordine di demolizione e la sanzione pecuniaria sono dovuti anche verso il proprietario incolpevole (TAR Lazio n. 13893 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abuso edilizio costituisce un illecito permanente che si rinnova ogni giorno con l’illegittima mancata rimozione dell’opera. L’ordine di demolizione e la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza possono essere legittimamente adottati nei confronti del proprietario attuale dell’immobile, anche se non responsabile della realizzazione dell’abuso. Il proprietario incolpevole, per sottrarsi agli effetti sanzionatori, deve provare di aver intrapreso iniziative idonee a costringere il responsabile dell’illecito a ripristinare lo stato dei luoghi. La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione è legata a quest’ultimo da uno stretto nesso di presupposizione e non sanziona la realizzazione dell’abuso ma la mancata ottemperanza, avendo natura indirettamente ripristinatoria.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda di condono edilizio presentata nel 2004 per due manufatti in muratura, realizzati in assenza di titolo abilitativo su un’area vincolata. Il Comune di Ciampino, accertata l’insistenza delle opere nella fascia di rispetto di 150 metri da un corso d’acqua, ha disposto il non accoglimento dell’istanza di sanatoria e ha emanato la consequenziale ordinanza di demolizione. A fronte dell’inottemperanza, l’Amministrazione ha irrogato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 15, comma 3, della L.R. Lazio n. 15/2008. I proprietari hanno impugnato i provvedimenti, deducendo l’insussistenza del vincolo paesaggistico, la formazione del silenzio-assenso sulla sanatoria, la violazione del principio di proporzionalità e la propria estraneità alla realizzazione degli abusi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso principale, ritenendo legittimo il diniego di sanatoria. Il certificato di destinazione urbanistica, rimasto incontestato, attestava la soggezione dell’area al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004. Ne è conseguita la preclusione assoluta alla sanabilità delle opere, trattandosi di abuso “maggiore” realizzato in zona vincolata, ai sensi dell’art. 3 della L.R. Lazio n. 12/2004 e dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003.
Il Collegio ha quindi precisato che nessun titolo abilitativo tacito può formarsi, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. Lazio n. 12/2004, per fattispecie di abuso rispetto alle quali la condonabilità è ex lege preclusa a cagione della tipologia dell’abuso e del carattere vincolato dell’area.
La Corte ha inoltre ritenuto l’ordinanza di demolizione un atto dovuto ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente infondatezza della doglianza relativa alla violazione del principio di proporzionalità.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha escluso la fondatezza delle censure relative alla qualificazione delle opere e alla motivazione del provvedimento, rilevando la tardività dei profili e la natura di nuova costruzione dei manufatti, confermata dalla documentazione fotografica e dai verbali di sopralluogo.
Il passaggio cruciale della decisione riguarda l’estraneità dei proprietari rispetto all’abuso. Il Tribunale ha richiamato il carattere permanente dell’illecito amministrativo edilizio, che si rinnova con la mancata rimozione dell’opera, e ha affermato che l’ordine di demolizione e la sanzione pecuniaria possono essere adottati anche nei confronti del proprietario attuale non responsabile dell’abuso. Tale conclusione è coerente con l’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, che prevede l’ordine di demolizione al proprietario e al responsabile in forma congiunta e simultanea. La sanzione, avente natura indirettamente ripristinatoria, mira a indurre i soggetti che abbiano la possibilità materiale e giuridica a rimuovere l’abuso. Il proprietario incolpevole che intenda sottrarsi agli effetti sanzionatori deve provare di aver intrapreso iniziative idonee a costringere il responsabile a ripristinare lo stato dei luoghi, circostanza non allegata nel caso di specie.
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Nota della Redazione
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