Divieto di cumulo del canone concessorio per impianti di telefonia mobile (TAR Marche n. 758 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003, in materia di determinazione del quantum dovuto per l’utilizzo di beni e aree pubbliche destinati a impianti di telefonia mobile, opera esclusivamente per i rapporti sorti dopo l’entrata in vigore dell’art. 8-bis, comma 1, lett. c), del D.L. n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019. Le clausole economiche di un contratto di concessione stipulato anteriormente, che abbiano natura pattizia, restano regolate dalla disciplina vigente al momento della stipula. L’applicazione retroattiva della nuova disposizione a fattispecie a titolo contrattuale contrasta con i principi del legittimo affidamento e della ragionevolezza, oltre che con il canone pacta sunt servanda, e la norma non può quindi qualificarsi innovativa.

Il Fatto

Con contratto del 25.5.2007 la ricorrente otteneva dal Comune di Ancona una concessione su un’area di circa 112 mq, destinata a stazione radio base per telefonia mobile. L’art. 10 della convenzione fissava un canone annuo di 15.000 euro, da aggiornarsi secondo la variazione Istat; l’art. 11 prevedeva l’eventuale versamento anche della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Nel 2014 la società contestava la nullità delle clausole economiche per contrasto con l’art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 e con l’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, dichiarandosi disponibile a versare solo l’importo minimo di legge. Il Comune notificava quindi un’ingiunzione di pagamento per il canone 2014, con interessi e spese di notifica. Adita in origine dinanzi al giudice ordinario, la causa veniva riassunta davanti al giudice amministrativo dopo la declinatoria di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di riunione con altri ricorsi relativi al medesimo impianto. La decadenza della concessione e la risoluzione del contratto del 2007 erano già state dichiarate dal Comune nel 2014, con provvedimento non impugnato; le altre controversie riguardano pertanto fattispecie successive all’uno e all’altro evento. Nessuna ragione di opportunità impone quindi la trattazione congiunta.

L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è disattesa. Il Comune ripropone una eccezione contraria a quella già sollevata e accolta davanti al giudice civile. La sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite n. 22841 del 14.8.2024 ha confermato la giurisdizione amministrativa senza introdurre principi nuovi rispetto a SS.UU. n. 20939/2011; per l’effetto il Collegio esclude di sollevare il conflitto negativo ex art. 11, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto alla eccezione di inammissibilità per nullità della procura, la stessa è superata dal principio di cui all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo: il vizio si sana in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva su tutti gli atti compiuti (richiamati Cons. Stato n. 6226 del 2025 e n. 7370 del 2024).

Nel merito, il thema decidendum concerne solo il canone pattuito, poiché il Comune non ha richiesto alcunché in forza dell’art. 11 della convenzione. La questione del cumulo tra canone e TOSAP non si pone, così come la censura sul regolamento comunale che lo contempla. La controversia va decisa secondo il quadro giuridico anteriore alle modifiche del 2012 (art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 70/2012) e alle disposizioni successive.

Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il divieto dell’art. 93 decorre solo dall’entrata in vigore dell’art. 8-bis del D.L. n. 135/2018. L’applicazione retroattiva a fattispecie fondate su un titolo contrattuale contrasterebbe con il legittimo affidamento di entrambe le parti e con la ragionevolezza: la norma non è innovativa (citate Cons. Stato n. 3467 del 2020 e n. 10505 del 2022). Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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