Rinuncia all’appello principale e improcedibilità degli appelli per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 6366 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello principale, non accompagnata da analoga rinuncia all’appello incidentale, non determina l’estinzione dell’intero giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a.. In tale ipotesi il giudice dichiara improcedibili sia l’appello principale sia quello incidentale quando entrambe le parti abbiano manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La sopravvenuta carenza di interesse, esplicitata da ciascuna parte, integra autonoma causa di improcedibilità, distinta dalla rinuncia agli atti e non subordinata alla reciprocità delle dichiarazioni. Le spese dei gradi di giudizio possono essere compensate in presenza di concorde richiesta delle parti.
Il Fatto
La vicenda origina dall’impugnazione, da parte di una società di navigazione, del provvedimento con cui il Comune di Positano ha attestato la perdurante efficacia, fino al 30 settembre 2027, della concessione demaniale marittima rilasciata a un’altra società per il posizionamento di una cabina in legno ad uso biglietteria. Il provvedimento è qualificato come atto meramente ricognitivo della proroga legale prevista dall’art. 3 della legge n. 118 del 2022, come modificato dal d.l. 16 settembre 2024 n. 131.
Il TAR adito, con sentenza resa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., respinse le eccezioni in rito e accolse il ricorso, annullando l’atto. La società controinteressata, rimasta contumace in primo grado, propose appello principale; la società ricorrente resistette e spiegò appello incidentale. Prima dell’udienza entrambe le parti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dalla rinuncia all’appello principale, formalizzata dall’appellante principale, che ha contestualmente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse. Rileva tuttavia il Consiglio di Stato che tale rinuncia non può determinare alcuna formale estinzione dell’intero giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., poiché manca un’analoga rinuncia all’appello incidentale da parte dell’appellante incidentale.
Tale rilievo non preclude però una diversa soluzione processuale. Il Collegio osserva che sussistono i presupposti per dichiarare l’improcedibilità di entrambi gli appelli per sopravvenuta carenza di interesse. La conclusione si fonda sulla circostanza che la carenza di interesse è stata chiaramente esplicitata sia dall’appellante principale, sia dall’appellante incidentale.
Il percorso argomentativo distingue dunque due piani: da un lato l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, che richiede il requisito della reciprocità delle rinunce e che nella specie difetta; dall’altro l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che opera quando l’interesse alla decisione è venuto meno in capo alle parti e che nel caso concreto risulta integrata dalle dichiarazioni di entrambe.
In ragione di quanto precede, il Consiglio di Stato dichiara entrambi gli appelli improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono compensate, come da concorde richiesta delle parti.
Nota della Redazione
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