Rinuncia all’appello e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 7467 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di appello, la rinuncia al gravame accompagnata dalla dichiarazione di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice non è tenuto ad alcuna valutazione nel merito dei motivi già articolati, né a pronunciarsi sulle censure riproposte, una volta che la parte abbia manifestato la definitiva caduta dell’interesse alla decisione. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame delle eccezioni processuali sollevate dalle amministrazioni appellate, tra cui quella di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La regolazione delle spese segue il criterio della compensazione, in ragione della peculiarità della vicenda processuale.

Il Fatto

La controversia riguarda la legittimità dei provvedimenti con cui il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha nominato alcuni presidenti di sezione di una Commissione tributaria provinciale, attribuendo al ricorrente un punteggio inferiore rispetto ai controinteressati. Il ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio la delibera di approvazione della graduatoria, il verbale della commissione, il bando e la risoluzione recante i criteri di valutazione, oltre alla propria scheda di valutazione triennale. Con motivi aggiunti censurava la delibera di nomina dei due controinteressati e il decreto ministeriale, chiedendo anche il risarcimento del danno.

Il TAR respingeva nel merito le domande di annullamento e di risarcimento, compensando le spese. Il ricorrente proponeva appello con cinque motivi. Con sentenza parziale n. 4597/2023 la Sezione Quarta respingeva l’appello quanto ad alcune censure e disponeva incombenti istruttori sui motivi residui.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, l’appellante depositava istanza con cui dichiarava di non avere più interesse al ricorso e chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 7 ottobre 2026.

Il Collegio rileva che la sopravvenuta caduta dell’interesse, manifestata dalla parte con la rinuncia, preclude ogni ulteriore scrutinio dei motivi di appello. La questione giuridica non attiene dunque al merito delle censure sui criteri di valutazione dei magistrati tributari, ma alla sorte del gravame a fronte della dichiarazione della parte.

Il Consiglio di Stato applica il principio secondo cui la carenza di interesse sopravvenuta comporta l’improcedibilità del ricorso, non la sua estinzione per rinuncia in senso tecnico. La decisione non esamina l’eccezione di improcedibilità formulata dalle amministrazioni appellate, ormai superata dall’esito.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, coerentemente con la definizione in rito della vicenda. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa e la Segreteria è incaricata dell’oscuramento delle generalità, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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