Rinuncia all’appello e transazione: improcedibilità per carenza di interesse (Cons. Stato n. 5120 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta sottoscrizione di un atto di transazione tra le parti, con cui l’appellante rinuncia alla pretesa risarcitoria e consegue dall’ente pubblico un titolo di pagamento giuridicamente vincolante, determina la carenza di interesse alla decisione di merito e all’ulteriore trattazione della causa. Il giudice dichiara pertanto l’appello improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4, c.p.a. La richiesta di rinvio finalizzata all’adempimento dell’accordo non può essere accolta, perché contrasta con l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e con il dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo sancito dall’art. 2, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato la nullità del permesso di costruire convenzionato e della convenzione, ingiungendo il ripristino dello stato dei luoghi. Il TAR, con sentenza resa in forma semplificata, aveva accolto l’annullamento del provvedimento, respinto la domanda risarcitoria e compensato le spese.
La società ha proposto appello avverso i capi relativi al rigetto della pretesa risarcitoria e alla compensazione delle spese. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato un atto di rinuncia e transazione: il Comune si è obbligato a versare una somma a titolo di refusione delle spese del primo grado, mentre la società ha rinunciato alla pretesa risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’istanza di rinvio proposta dalla società, subordinata al mancato pagamento delle spese entro la data dell’udienza. La richiesta viene respinta perché un rinvio era già stato concesso proprio per consentire la definizione transattiva, e l’accordo è stato effettivamente raggiunto.
La concessione di un’ulteriore dilazione finalizzata all’adempimento dell’accordo contrasta con l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e con l’obbligo di cooperazione per la ragionevole durata del processo posto dall’art. 2, comma 2, c.p.a. a carico delle parti.
Il Consiglio di Stato sottolinea che il Comune, sottoscrivendo l’accordo, ha assunto un obbligo giuridicamente vincolante di pagare le spese del primo grado, a fronte della rinuncia all’appello e della conseguente definizione in rito del giudizio. L’eventuale inadempimento di tale obbligazione è fonte di responsabilità per l’ente sul piano civile e amministrativo-contabile.
Ne consegue che difetta l’interesse dell’appellante non solo alla definizione nel merito, ma anche a un ulteriore rinvio dell’udienza, avendo la società già conseguito un titolo di pagamento giuridicamente vincolante nei confronti dell’ente.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4, c.p.a. Le spese del grado sono compensate tra le parti, in considerazione dell’evoluzione processuale della controversia.
Nota della Redazione
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