Ricostruzione di edificio bellico e silenzio assenso: i limiti del nuovo progetto (Cons. Stato n. 5122 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito, nel corso del procedimento, di una nuova soluzione progettuale che sostituisce il progetto costituisce modifica essenziale dell’oggetto dell’istanza e determina l’avvio di un nuovo procedimento, con archiviazione del precedente per difetto di interesse. Non integra le modifiche di modesta entità di cui all’art. 20, comma 4, d.P.R. 380/2001 e non consente la formazione del silenzio assenso sulla prima istanza. La ricostruzione di edificio distrutto da eventi bellici integra ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001 solo se è accertabile la preesistente consistenza e sono mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, senza incrementi di volumetria. Il superamento del limite inderogabile di densità di cui all’art. 7 d.m. 1444/1968 è autonomo e dirimente motivo di diniego.
Il Fatto
Il ricorrente presentava al Comune istanza di permesso di costruire per la nuova costruzione di un edificio trifamiliare in luogo di un fabbricato distrutto da eventi bellici. La soprintendenza rilasciava l’autorizzazione paesaggistica con prescrizioni. Il Comune comunicava quindi i motivi ostativi, rilevando il superamento della volumetria massima realizzabile sul lotto e del limite di cui all’art. 7 d.m. 1444/1968, e prospettava una diversa soluzione progettuale.
L’istante depositava una nuova soluzione progettuale. L’amministrazione trasmetteva un secondo preavviso di diniego, osservando che il progetto non modificava prospetti e volumi, non ripristinava sagoma e sedime del preesistente e andava qualificato come nuova costruzione, con obbligo di reperire i parcheggi pertinenziali. Seguiva il diniego definitivo. Il TAR Abruzzo respingeva il ricorso; il ricorrente appellava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo e il secondo motivo, con cui l’appellante sostiene l’unicità del procedimento e la formazione del silenzio assenso per superamento del termine perentorio. La censura non è fondata. Nel preavviso di diniego l’amministrazione aveva espressamente indicato la possibilità di presentare una nuova soluzione progettuale rispettosa della volumetria massima consentita. Il privato non ha formulato osservazioni, ma ha aderito a tale possibilità elaborando un progetto differente.
Il nuovo elaborato ha modificato la suddivisione interna e la tipologia dell’edificio, da trifamiliare a bifamiliare, senza alterare prospetti e volumi. Per il Consiglio di Stato ciò ha sostituito un elemento essenziale del procedimento, il progetto da assentire, determinando un nuovo iter istruttorio e l’archiviazione del primo procedimento per difetto di interesse. Il richiamo all’istanza originaria nel provvedimento finale è funzionale alla sola illustrazione delle fasi e non prova l’unicità dell’iter. Rispetto alla nuova istanza il termine di cento giorni decorrente dal deposito delle integrazioni risulta rispettato.
Quanto al secondo profilo, il silenzio assenso non si è formato prima del preavviso del 3 dicembre 2020, perché solo con successiva nota è stato trasmesso l’elaborato di verifica delle volumetrie: alla data del preavviso il termine di sessanta giorni non era ancora decorso ai sensi dell’art. 20, commi 5 e 8, d.P.R. 380/2001.
Il terzo motivo riguarda la qualificazione dell’intervento. La norma richiamata esige, per la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione, che sia accertabile la preesistente consistenza; nelle zone omogenee A e nei centri storici richiede inoltre il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, senza incrementi di volumetria. La documentazione prodotta non consente tale accertamento: le foto storiche hanno scarsa risoluzione e dall’estratto di mappa risulta che l’edificio preesistente occupava verosimilmente l’intera particella, mentre quello in progetto la occupa solo parzialmente. L’appellante non ha fornito elementi contrari.
Dirimente è poi il rilievo, contenuto nel provvedimento, sul mancato rispetto della volumetria massima e del limite inderogabile di densità: circostanza autonoma e comunque ostativa. La delocalizzazione della volumetria in eccesso, oltre a non essere prevista dal PRG, non supererebbe tale limite. Correttamente dunque l’intervento è qualificato come nuova costruzione, con obbligo dei parcheggi pertinenziali. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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