Rinuncia non rituale ma carenza di interesse sopravvenuta (C.G.A.R.S. n. 703 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa viene trattenuta. La dichiarazione che non integri gli estremi della rinuncia rituale al giudizio, per difetto della notifica alle altre parti prescritta dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., conserva valore di fatto univoco ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità dell’appello, non l’estinzione del processo.
Il Fatto
Gli appellanti avevano impugnato davanti al giudice amministrativo l’ingiunzione a demolire adottata dal Comune per opere edili realizzate in assenza di titolo abilitativo, insieme al diniego formatosi per silenzio sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria. Il TAR Sicilia, sede di Palermo, aveva rigettato il ricorso integrato da motivi aggiunti con sentenza pubblicata nel giugno 2023.
Proposto appello, nelle more del giudizio gli appellanti depositavano un atto con cui dichiaravano di non avere più interesse alla decisione, chiedendo espressamente che l’appello fosse dichiarato improcedibile. Il Comune si opponeva all’accoglimento del gravame e, preso atto della dichiarazione, chiedeva a sua volta l’improcedibilità con condanna alle spese. La causa giungeva in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 84 cod. proc. amm., che disciplina la rinuncia al ricorso e, al comma 4, consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, oltre che dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Il punto di partenza è la natura del processo amministrativo, qualificato come processo di parti, nel quale vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso. La parte ricorrente, fino a quando la causa non è trattenuta in decisione, può dichiarare di non avere interesse alla pronuncia.
Su questa base il C.G.A.R.S. esamina la qualificazione dell’atto depositato. La dichiarazione degli appellanti non è riconducibile a rinuncia rituale al giudizio, perché manca la notifica alle parti intimate richiesta dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.. Il difetto di quella formalità non esaurisce però gli effetti dell’atto: la dichiarazione resta univocamente indicativa di una sopravvenuta carenza di interesse, apprezzabile appunto ai sensi del comma 4.
Il percorso argomentativo si sostiene sul richiamo alla giurisprudenza amministrativa in materia di disponibilità dell’azione, che il provvedimento individua nella Sez. IV n. 3848 del 2016 e nella Sez. VI n. 1271 e n. 1275 del 2019. L’esito è la dichiarazione di improcedibilità dell’appello.
Sul versante delle spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione. La decisione degli appellanti viene ritenuta motivata dall’interlocuzione procedimentale intercorsa con il Comune, culminata nella presentazione di un’istanza ai sensi degli artt. 34 bis e 36 bis d.P.R. n. 380/2001: una circostanza che giustifica la deroga alla soccombenza.
Nota della Redazione
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