La rinuncia al contenzioso chiude l’appello per sopravvenuta carenza di interesse (C.G.A.R.S. n. 970 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione transattiva della vicenda contenziosa, accettata dall’appellante con espressa rinuncia a ogni pretesa, determina la carenza di interesse alla decisione del gravame. Il giudice amministrativo dichiara pertanto l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito dei motivi. La declaratoria di improcedibilità non presuppone una pronuncia sul fondamento dell’impugnazione, ma si fonda esclusivamente sul venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio. Sussistendo giusti motivi, le spese del secondo grado possono essere compensate tra le parti.

Il Fatto

La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il silenzio-inadempimento e gli atti con cui l’amministrazione sanitaria regionale e le aziende sanitarie provinciali avevano negato la contrattualizzazione di tutti gli ottanta posti letto di riabilitazione della casa di cura di sua titolarità. Con successivi motivi aggiunti aveva esteso l’impugnazione alle determinazioni assessoriali sugli aggregati di spesa e agli schemi di convenzione, chiedendo anche la condanna all’adempimento di una precedente transazione e il risarcimento del danno.

Il TAR aveva dichiarato il ricorso improcedibile. La società ha proposto appello. Nel corso del secondo grado è intervenuta una nuova definizione transattiva con l’Assessorato regionale della salute, accettata dall’appellante con rinuncia a tutto il contenzioso in essere.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. prende atto della sopravvenuta definizione della vicenda. L’appellante, con memoria depositata nell’ottobre 2024, ha dichiarato di accettare la proposta dell’Assessorato della Salute del 12 luglio 2024, comprensiva della rinuncia a tutto il contenzioso e a ogni pretesa connessa alla transazione.

Su tale presupposto l’appellante ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con compensazione delle spese. La difesa dell’azienda sanitaria provinciale ha a sua volta eccepito il sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo però la condanna alle spese; anche la società controinteressata ha richiamato la dichiarazione di difetto di interesse resa dall’appellante.

Il Collegio rileva che, a fronte di una definizione stragiudiziale intervenuta tra le parti e accettata dall’appellante con rinuncia alle pretese, è venuto meno l’interesse alla pronuncia sul gravame. Non si tratta di un accertamento sul merito dei motivi di appello, ma della constatazione che la sopravvenienza ha reso non più attuale la richiesta di tutela giurisdizionale.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle spese, il Collegio ravvisa ragioni per la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, in coerenza con la definizione transattiva della lite e con la richiesta formulata dall’appellante.

La sentenza è quindi eseguita dall’autorità amministrativa, così chiudendo il giudizio di appello senza esame del merito delle censure proposte avverso la sentenza di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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